Huffington Post: Sulla sicurezza privata, il Codice dei contratti pubblici va migliorato

di Maria Cristina Urbano – 29 novembre 2024

Dovrebbero essere apportate alcune modificazioni migliorative al testo, che cercherò di riassumere limitandomi a due aspetti centrali: la revisione dei prezzi e il criterio generale di aggiudicazione

In seno alle audizioni parlamentari sul d.lgs. correttivo al Codice dei contratti pubblici, è stata audita nei giorni scorsi la Federazione ANIE, di cui Assiv è parte, e che rappresenta, tra le altre, l’intera filiera della sicurezza, includendo tecnologie e istituti di vigilanza e sicurezza disarmata.

Le istanze che sono state presentate alla Commissione, cui Assiv ha pertanto fornito il suo importante contributo, sono molteplici, cosa naturale in considerazione della centralità del Codice dei contratti per la vita economica del Paese. In questa sede mi preme approfondire i due principali temi specificamente posti all’attenzione del legislatore da parte del comparto della sicurezza privata, che auspico possano essere accolti in sede di raccomandazione dal Parlamento e recepiti dal governo nel testo definitivo che sarà emanato. 

Come sottolineato più volte da esponenti di primo piano della maggioranza, le modifiche portate dal decreto correttivo puntano in primis alla valorizzazione delle molte imprese tecnologiche, anche se non esclusivamente, presenti sul mercato nazionale, attraverso modifiche mirate in tema di qualificazione e in tema di esecuzione.

Per conseguire al meglio tale obiettivo, tuttavia, Assiv ritiene che dovrebbero essere apportate alcune modificazioni migliorative al testo, che cercherò di riassumere, nella mia veste di presidente dell’associazione, in poche righe e limitandomi a due aspetti centrali. 

In primo luogo, la revisione dei prezzi nel comparto della sicurezza privata: il codice introduce l’obbligo generalizzato di prevedere specifiche clausole di revisione prezzi in tutti i documenti di gara, di lavori, servizi e forniture, siano essi aggiudicati nell’ambito dei settori ordinari quanto dei settori speciali. Ciò in linea con quanto chiediamo con forza da tempo. 

Tuttavia, preme porre l’attenzione su una tipologia di appalti aggiudicati nell’ambito dei settori ordinari, ma caratterizzati da alcune peculiarità, che non possono non considerarsi se si vuol rendere efficace il meccanismo di revisione prezzi previsto dal Codice per la generalità delle imprese, come credo sia corretto. Mi riferisco ai servizi di vigilanza armata e di sicurezza disarmata, che sono, per loro natura, caratterizzati da un’alta intensità di manodopera.

Per tale ragione il costo del lavoro rappresenta l’elemento predominante nella composizione dell’offerta economica nonché il riferimento essenziale per determinare la sostenibilità dei contratti di servizio. 

In questo settore si è di recente assistito al rinnovo del CCNL di riferimento (CCNL di cui si è a lungo atteso il rinnovo, anche e soprattutto a causa del grave disallineamento tra costi effettivi e valori messi a gara) che ha garantito ulteriori significativi aumenti salariali. L’attuale esperienza ha reso evidente come i contratti in questi settori debbano essere piuttosto elastici nel riconoscere l’andamento del prezzo della manodopera, in mancanza le imprese saranno costrette a fornire servizi in perdita e, dunque, non remunerativi, per il fatto che il costo dei servizi offerti sarà inevitabilmente superiore rispetto a quello pattuito contrattualmente.

Ecco quindi il secondo punto, oggetto delle nostre osservazioni, e strettamente connesso al primo, quello del criterio generale di aggiudicazione – in linea con i principi eurounitari – secondo la logica dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Plaudiamo convintamente al fatto che si ribadisca e rafforzi il principio.

Tuttavia, anche in questo caso il settore della sicurezza privata vuole rappresentare il rischio di alcune distorsioni, in questo caso peraltro comuni a molti comparti. Infatti, oltre all’individuazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa come criterio generale per gli affidamenti sopra-soglia, deve essere vincolante per la stazione appaltante individuare e valorizzare correttamente gli elementi che compongono l’offerta, dando rilievo e prevalenza agli aspetti tecnici e qualitativi della stessa quali l’impatto ambientale, l’innovazione tecnologica, il costo del ciclo di vita, le performance del prodotto: parametri fondamentali per l’individuazione della migliore offerta. In mancanza, pur applicando il criterio dell’OEPV, si ottiene una sorta di massimo ribasso “mascherato”, cosa che in effetti avviene nella gran parte dei casi. Mi rendo conto che tale previsione costringe ad insistere sul processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, ma senza ogni miglioramento della normativa non riuscirà a portare benefici reali al sistema economico.

Ribadisco, una volta di più, la disponibilità di Assiv a mettere a disposizione del legislatore dati, ricerche, expertise, assumendo una postura collaborativa e mai di scontro. Con il solo fine di contemperare le esigenze connesse all’interesse pubblico con quelle della libertà d’impresa. Mi pare che quella attuale rappresenti una opportunità che andrebbe colta.

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