Sulla obbligatorietà del “comitato” previsto dal protocollo condiviso anti Covid-19
di Antonio Tarzia
L’istituzione in azienda di un “comitato aziendale” è ispirata a “favorire” il coinvolgimento di tutti gli “attori della sicurezza” e delle RSA/RLS nella gestione della pandemia. Ed è auspicabile che ciò avvenga attraverso una leale collaborazione di tutti
i soggetti interessati.
Ma nel linguaggio giuridico l’espressione “favorire” non può tradursi in quella di “obbligare”, non sussistendo nel vigente ordinamento un obbligo a contrarre contro la volontà delle parti.
Ove non sia possibile raggiungere l’accordo sulla costituzione del comitato – a causa della inconciliabilità delle contrapposte posizioni – la verifica sulla corretta applicazione delle misure di precauzione adottate dall’impresa per prevenire il contagio negli ambienti di lavoro è comunque garantita alle RSA e del RLS dallo Statuto dei lavoratori e dall’art. 18 del TUSL che obbliga il datore di lavoro a «consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute».
Fonte: ADAPT