Flessibilità nell’utilizzo delle risorse dei Fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito – I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’art. 12, Dlgs. 276/2003, a versare ai fondi bilaterali appositamente costituiti dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro un contributo pari al 4 % della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato per l’esercizio di attività di somministrazione.
Le risorse sono destinate, a seconda della tipologia di contratto stipulato, a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti o precedentemente assunti con contratto a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.
Per i somministrati assunti a tempo indeterminato le risorse sono attribuite, inoltre, per iniziative comuni finalizzate a verificare l’utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti o ad iniziative per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati e, infine, per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.
L’art. 9 del Collegato lavoro ha previsto che i predetti interventi, in precedenza attuabili unicamente nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero in mancanza dagli stessi fondi, possano essere d’ora innanzi impiegati anche in forma più flessibile, senza vincoli di ripartizione tra le misure relative ai lavoratori assunti con contratto a termine e quelle relative ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei lavoratori e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l’attuazione del PNRR.
Modifiche alla disciplina del Dlgs. 81/2015 – Il Collegato lavoro è, inoltre, intervenuto sullo specifico tema della somministrazione abrogando gli ultimi due periodi dell’art. 31 del Dlgs 81/2015 che avevano garantito, sin dal periodo pandemico, l’impiego in missione, anche per periodi superiori a ventiquattro mesi, del lavoratore somministrato, inizialmente assunto a tempo determinato dall’utilizzatore con contratto poi convertito a tempo indeterminato, senza che il superamento del predetto limite massimo alle assunzioni determinasse la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
L’abrogazione parziale della norma risulta sorprendente perché si pone in netta controtendenza con il trend che per oltre 4 anni aveva agevolato un differimento dell’efficacia della misura che, inizialmente inserita in una disposizione d’urgenza, era stata, poi, non casualmente confermata nel nostro ordinamento per incentivare l’utilizzo, anche in virtù di più missioni a termine, di personale la cui posizione lavorativa era comunque garantita dall’assunzione stabile alle dipendenze di un’agenzia di somministrazione.
La novella modifica, inoltre, integrandolo, il numero di casi in cui il legislatore ammette un espresso esonero dall’osservanza dei limiti quantitativi previsti, in tema di somministrazione a tempo determinato, dalla legge (30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’utilizzatore) o dalla contrattazione collettiva.
L’art. 10 del Collegato lavoro solleva, in particolare, dal rispetto del limite percentuale oltre che le assunzioni con contratto di somministrazione a tempo determinato che riguardino:
– lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
– lavoratori disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
– lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
anche, e questa è l’innovazione, le assunzioni di:
– lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– lavoratori ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del presente decreto (assunti a termine in fase di avvio di nuove attività, da imprese start-up innovative, attività stagionali, per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi, per sostituzione di lavoratori assenti o lavoratori di età superiore a 50 anni).
Il legislatore ha apportato, inoltre, ulteriori modifiche.
A tal proposito si rammenta che, come noto, in caso di assunzione a termine il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla stessa normativa di cui al capo III del Dlgs. 81/2015, ossia la disciplina del contratto a tempo determinato, con talune specifiche esclusioni afferenti a rinnovi, a rispetto dei limiti numerici alle assunzioni ed diritto di precedenza.
In particolare, secondo l’art. 19 Dlgs 81/2015, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi anche in assenza di una specifica causale giustificativa, tuttavia, la predetta durata può essere anche superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di una delle ipotesi previste dalla norma ossia:
“a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori”.
Orbene, il Collegato lavoro ha previsto espressamente che la predetta disciplina non operi in caso di impiego di soggetti disoccupati che godano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17/10/2017.
Ulteriore novità che deve segnalarsi in merito al disposto dell’art. 19, comma 1, Dlgs. 81/2015 è che l’aggiornamento del termine del 31 dicembre 2025 di cui alla sopra citata lettera b) è stato statuito dall’art. 14 del D.L. 27/12/2024 n. 202 (c.d. Decreto Milleproroghe) in continuità con i precedenti differimenti di efficacia temporale del comma, a mano a mano approvati a seguito dell’iniziale introduzione della stessa da parte del Decreto Lavoro.
La deroga ai limiti percentuali in caso di assunzioni effettuate da Amministrazioni titolari di interventi del PNRR – La recente legge di Bilancio è, invece, intervenuta in tema di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulati da Amministrazioni titolari di interventi del PNRR.
A tal proposito si rammenta che l’art. 1, comma 2, D.L. 80/2021 aveva ammesso la facoltà di tali soggetti di assumere personale a termine per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi – termine ancora applicato ai pubblici dipendenti in luogo del citato termine di 24 mesi applicato ai rapporti di lavoro privati – ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.
Orbene, con l’entrata in vigore della legge di Bilancio anche i predetti contratti conclusi dalle Amministrazioni pubbliche sono stati esclusi, in deroga alla disciplina generale, dall’applicazione dei limiti numerici alle assunzioni a termine, in precedenza già presi in esame.
Avv. Andrea Consolini WST Legal & Tax
Articolo pubblicato su Lavorosi.it