Collegato Lavoro : Smart working, le comunicazioni obbligatorie decorrono dall’ inizio effettivo

A partire dal 12 gennaio 2025, i datori di lavoro che intendono collocare i propri lavoratori in smart working devono segnalare l’attivazione della modalità di lavoro agile entro 5 giorni. Diversamente, la circolare n. 6 del 27.03.2025  ha precisato che in caso di cessazione anticipata, il termine dei 5 giorni decorre dalla nuova data dalla quale si interrompe il lavoro agile.   

Il Collegato Lavoro è intervenuto con alcune norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti a termine e in somministrazione, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

Tra gli interventi, l’ art. 14 della Legge 13 dicembre 2024, n.203 ( cd. Collegato Lavoro ) ha apportato modifiche al termine per le comunicazioni obbligatorie previsto all’art. 23, c. 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 il quale a stabilisce che “il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”.

L’obbligo di comunicazione , previsto per l’attivazione della copertura INAIL per i rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, è stato oggetto di una progressiva semplificazione durante gli anni della pandemia. (Lavoro agile, sicurezza e tutela assicurativa).

L’ ultimo intervento in ordine di tempo è quello risalente al Decreto ministeriale n. 149/2022, attuativo del dall’art. 41-bis del DL 21 giugno 2022, n. 73 ( Decreto semplificazioni ), contenente le previsioni delle modalità di assolvimento dell’obbligo di comunicazione telematica delle informazioni attinenti all’accordo di lavoro agile previsti dall’art. 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Nonostante la semplificazione, restavano alcune incertezze a livello pratico, soprattutto per quanto riguarda la tempistica di invio della comunicazione. Nella prima formulazione della legge n. 81/2017 veniva richiamato l’art. 9-bis del DL n. 510 del 1996 relativo alle comunicazioni obbligatorie per le assunzioni ( UNILAV ), lasciando in sospeso dubbi sulla necessità di inviare la comunicazione entro il giorno precedente l’inizio della prestazione in modalità agile.

In merito si era venuto a creare un vero e proprio vuoto normativo al quale il Ministero del Lavoro, nel corso del 2022, aveva tentato di rimediare con una serie di comunicati e faq pubblicati sul proprio sito istituzionale, per fornire indicazioni prive però di un effettivo valore legale.

Sul tema, come noto, è intervenuto al termine del 2024 il Collegato Lavoro dando così un riscontro normativo a prassi ormai consolidate.

Con la circolare 27.03.2025, n. 6   il Ministero del Lavoro ha voluto fare il punto sulle novità introdotte ricordando che, ai fini della sua regolarità amministrativa e della prova, l’accordo individuale tra le parti deve essere stipulato in forma scritta.  

Il Ministero precisa che il termine per la comunicazione al Ministero non decorre , però, dalla data dell’accordo bensì da quello dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile. Per meglio chiarire il decorso del termine, vengono forniti una serie di esempi :

1.       Per la stipula dell’accordo : I cinque giorni decorrono dall’effettivo inizio della prestazione che normalmente differisce dalla data di stipula dell’accordo ;  

2.       Per la proroga o modifica dell’accordo : I cinque giorni decorrono dalla conclusione dell’accordo con cui viene disposta la rettifica ;

3.       Per la cessazione anticipata : I cinque giorni decorrono dalla data di cessazione.

Nulla cambia per le modalità di comunicazione che restano quelle disciplinate dal Decreto n. 149/2022. Restano invariate anche le sanzioni previste in via amministrativa dal D.Lgs. n. 276/2003 in caso di omessa o tardiva comunicazione per i datori di lavoro che non rispettano la normativa prevista : da 100 a 500 € per ciascun lavoratore.

Per quanto attiene alla Pubblica Amministrazione, considerato  che la disciplina del lavoro agile si applica al rapporto di pubblico impiego solo in quanto compatibile, il Ministero del Lavoro ricorda che resta invariato il termine stabilito dall’art. 9-bis del DL n. 510/1996. Pertanto i datori di lavoro pubblici potranno continuare ad effettuare le comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’ inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.

Fonte: Lavorosi.it

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