(G.U. Serie Generale
, n. 45
del 23 febbraio 2022)
Art. 2
Deroghe
1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo
restando l'obbligo di presentazione del digital Passenger Locator
Form, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1, 2, e 3, non si
applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana;
e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio
italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,
allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il
territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di
quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator
Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di
detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per
mezzo di tampone;
f) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di
permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in localita'
estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di
residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con
mezzo privato;
g) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto
ore in localita' del territorio nazionale situate a distanza non
superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o
abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), non si applica
l'obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form.
Art. 2
Deroghe
1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo
restando l'obbligo di presentazione del digital Passenger Locator
Form, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1, 2, e 3, non si
applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana;
e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio
italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,
allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il
territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di
quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator
Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di
detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per
mezzo di tampone;
f) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di
permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in localita'
estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di
residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con
mezzo privato;
g) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto
ore in localita' del territorio nazionale situate a distanza non
superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o
abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), non si applica
l'obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form.