Ministero della Salute
Ordinanza
11 febbraio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. (22A01118)
(G.U. Serie Generale
, n. 36
del 12 febbraio 2022)
Art. 3
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nella Regione Sicilia
1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della
salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione
Sicilia cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del
Ministro della salute 4 febbraio 2022, citata in premessa e si
applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui
alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei
termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.
Art. 3
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nella Regione Sicilia
1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della
salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione
Sicilia cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del
Ministro della salute 4 febbraio 2022, citata in premessa e si
applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui
alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei
termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.