(G.U. Serie Generale
, n. 42
del 19 febbraio 2022)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-ter, del citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il quale prevede che:
«L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno
scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive,
effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla cabina di
regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici giorni, delle misure relative allo scenario
immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga
congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati
conformemente ai principi definiti dal presente comma»;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 16-septies, del citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai
sensi del quale: «Sono denominate (...) b) «Zona gialla»: le regioni
nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei
contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera
a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150
casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera
a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di
quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti
e destinati ad altre attivita'; c) «Zona arancione»: le regioni nei
cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore
a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni
indicate nelle lettere a), b) e d);»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 9-bis, comma 2-bis, ai sensi del quale: «Nelle
zone gialla, arancione e rossa, la fruizione dei servizi, lo
svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai
sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai
soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di
cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della
zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera
a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai
quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
dicembre 2021, n. 309;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure
urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e
primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il
possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 gennaio 2022,
n. 18;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2022,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni
Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 febbraio 2022, n. 30;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 febbraio 2022,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni
Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta,
Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2022,
n. 36;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2022, n. 33;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
nazionale e internazionale;
Visto il verbale del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia,
unitamente al report n. 92, nel quale si rileva che: «L'incidenza
settimanale continua a diminuire a livello nazionale (...) Persiste
la tendenza in diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto
in terapia intensiva calcolati ai sensi del DM salute 30 aprile 2020
(...) L'epidemia si trova in una fase di miglioramento, con
decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che
viene confermato da stime di trasmissibilita' stabilmente sotto la
soglia epidemica»;
Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da
decreto-legge del 18 maggio 2021 n. 65 art. 13», allegato al citato
verbale del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia, dal quale
risulta, tra l'altro, che le Regioni Calabria, Emilia Romagna,
Puglia, Sardegna e Toscana, presentano dati compatibili con la «zona
gialla» e che, pertanto, non ricorrono le condizioni di cui all'art.
1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
Visti i verbali del 4 febbraio 2022, dell'11 febbraio 2022 e del 18
febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente ai report n. 90, 91 e
92, e, in particolare, i documenti recanti «Indicatori decisionali
come da decreto-legge del 18 maggio 2021 n. 65 art. 13», allegati a
ciascuno dei predetti verbali, dai quali risulta, tra l'altro, la
permanenza delle Regioni Abruzzo, Piemonte e Valle d'Aosta per
quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive di cui alla «zona arancione» e che,
pertanto, per tali Regioni, ricorrono le condizioni di cui all'art.
1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 per
l'applicazione delle misure previste per la «zona gialla»;
Considerato, altresi', che, come si evince dai documenti recanti
«Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n.
65 art. 13», allegati ai citati verbali dell'11 febbraio 2022 e del
18 febbraio 2022 della Cabina di regia, in mancanza di un
accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive,
effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, come verificato dalla Cabina di regia, continuano
ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la
possibilita' di una nuova classificazione, le misure di cui alla
«zona arancione» alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che per la Regione Marche, sulla base delle specifiche
valutazioni espresse nel citato verbale del 18 febbraio 2022 della
Cabina di regia, nel quale si rileva che «La DG PROG del Ministero
della salute notifica alla Cabina di Regia di aver ricevuto una nota
dalla Regione Marche (Nota pervenuta via email il giorno 16 febbraio
2022) con cui la stessa dichiara che nella Regione dal giorno 8
febbraio 2022 si e' realizzata una occupazione dei posti letto in
Terapia Intensiva inferiore al 20%, (calcolata su 256 posti letto di
terapia intensiva) nel contesto di un trend in decrescita che, sulla
base dei dati oggi in possesso, si attende prosegua anche nei
prossimi giorni.», sussistono gia' i presupposti per l'applicazione
delle misure previste per la «zona gialla», fatta salva diversa
valutazione della Cabina di regia;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta;
Emana:
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza
sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna
e Toscana
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna
e Toscana continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici
giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla
normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita' di
una nuova classificazione.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-ter, del citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il quale prevede che:
«L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno
scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive,
effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla cabina di
regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici giorni, delle misure relative allo scenario
immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga
congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati
conformemente ai principi definiti dal presente comma»;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 16-septies, del citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai
sensi del quale: «Sono denominate (...) b) «Zona gialla»: le regioni
nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei
contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera
a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150
casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera
a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di
quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti
e destinati ad altre attivita'; c) «Zona arancione»: le regioni nei
cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore
a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni
indicate nelle lettere a), b) e d);»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 9-bis, comma 2-bis, ai sensi del quale: «Nelle
zone gialla, arancione e rossa, la fruizione dei servizi, lo
svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai
sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai
soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di
cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della
zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera
a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai
quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
dicembre 2021, n. 309;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure
urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e
primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il
possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 gennaio 2022,
n. 18;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2022,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni
Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 febbraio 2022, n. 30;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 febbraio 2022,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni
Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta,
Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2022,
n. 36;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2022, n. 33;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
nazionale e internazionale;
Visto il verbale del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia,
unitamente al report n. 92, nel quale si rileva che: «L'incidenza
settimanale continua a diminuire a livello nazionale (...) Persiste
la tendenza in diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto
in terapia intensiva calcolati ai sensi del DM salute 30 aprile 2020
(...) L'epidemia si trova in una fase di miglioramento, con
decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che
viene confermato da stime di trasmissibilita' stabilmente sotto la
soglia epidemica»;
Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da
decreto-legge del 18 maggio 2021 n. 65 art. 13», allegato al citato
verbale del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia, dal quale
risulta, tra l'altro, che le Regioni Calabria, Emilia Romagna,
Puglia, Sardegna e Toscana, presentano dati compatibili con la «zona
gialla» e che, pertanto, non ricorrono le condizioni di cui all'art.
1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
Visti i verbali del 4 febbraio 2022, dell'11 febbraio 2022 e del 18
febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente ai report n. 90, 91 e
92, e, in particolare, i documenti recanti «Indicatori decisionali
come da decreto-legge del 18 maggio 2021 n. 65 art. 13», allegati a
ciascuno dei predetti verbali, dai quali risulta, tra l'altro, la
permanenza delle Regioni Abruzzo, Piemonte e Valle d'Aosta per
quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive di cui alla «zona arancione» e che,
pertanto, per tali Regioni, ricorrono le condizioni di cui all'art.
1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 per
l'applicazione delle misure previste per la «zona gialla»;
Considerato, altresi', che, come si evince dai documenti recanti
«Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n.
65 art. 13», allegati ai citati verbali dell'11 febbraio 2022 e del
18 febbraio 2022 della Cabina di regia, in mancanza di un
accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive,
effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, come verificato dalla Cabina di regia, continuano
ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la
possibilita' di una nuova classificazione, le misure di cui alla
«zona arancione» alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che per la Regione Marche, sulla base delle specifiche
valutazioni espresse nel citato verbale del 18 febbraio 2022 della
Cabina di regia, nel quale si rileva che «La DG PROG del Ministero
della salute notifica alla Cabina di Regia di aver ricevuto una nota
dalla Regione Marche (Nota pervenuta via email il giorno 16 febbraio
2022) con cui la stessa dichiara che nella Regione dal giorno 8
febbraio 2022 si e' realizzata una occupazione dei posti letto in
Terapia Intensiva inferiore al 20%, (calcolata su 256 posti letto di
terapia intensiva) nel contesto di un trend in decrescita che, sulla
base dei dati oggi in possesso, si attende prosegua anche nei
prossimi giorni.», sussistono gia' i presupposti per l'applicazione
delle misure previste per la «zona gialla», fatta salva diversa
valutazione della Cabina di regia;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta;
Emana:
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza
sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna
e Toscana
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna
e Toscana continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici
giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla
normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita' di
una nuova classificazione.