(G.U. Serie Generale
, n. 11
del 15 gennaio 2022)
Art. 2
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nella Regione Valle d'Aosta
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, nella Regione Valle d'Aosta, e si applicano, per un
periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di
cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente
e nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia
le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio
2022, citata in premessa.
Art. 2
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nella Regione Valle d'Aosta
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, nella Regione Valle d'Aosta, e si applicano, per un
periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di
cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente
e nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia
le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio
2022, citata in premessa.