(G.U. Serie Generale
, n. 10
del 14 gennaio 2022)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del
21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE)
2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati
nel formato del certificato digitale COVID dell'UE indicante il
completamento della serie di vaccinazioni primarie;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
dicembre 2021, n. 309, e, in particolare, l'art. 1;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 novembre 2021, n.
283, con la quale, tra l'altro, e' stato previsto un apposito regime
speciale per l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle
persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o
transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi,
Mozambico, Namibia, Eswatini, ed e' stato interdetto il traffico
aereo dai suddetti Paesi;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2021, n.
297, con la quale, tra l'altro, le misure di cui alla citata
ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021 sono state
prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e
comunque non oltre il 31 gennaio 2022;
Vista la nota prot. n. 0002129 dell'11 gennaio 2022 con la quale la
Direzione generale della prevenzione sanitaria rappresenta che le
restrizioni di viaggi in essere nei confronti dei citati Paesi
dell'Africa meridionale non risultano ad oggi piu' giustificate da un
razionale epidemiologico, tenuto conto anche dell'orientamento
dell'UE, deciso all'interno dell'IPCR, di allentare le misure
restrittive specifiche nei confronti dei Paesi Africani invitando gli
Stati membri a fare altrettanto;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto altresi' il documento di stima della prevalenza delle
varianti VOC (Variant of concern) e di altre varianti di SARS-CoV-2
in Italia elaborato dall'Istituto superiore di sanita' (indagine del
3 gennaio 2022), in cui: «In relazione alla piu' alta
trasmissibilita' della variante omicron anche nel nostro Paese si
osserva, dai dati di questa indagine e relativa ai casi del 3 gennaio
2022, una prevalenza superiore all'80%»;
Ritenuto, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a
livello nazionale e internazionale, di disporre, sentita la Direzione
generale della prevenzione sanitaria, la cessazione dell'applicazione
delle misure previste dalla citata ordinanza del Ministro della
salute 26 novembre 2021 e, conseguentemente, l'applicazione del
regime previsto per gli Stati e territori di cui all'elenco E
dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della
salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Dalla data di adozione della presente ordinanza, cessano di
applicarsi le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute
26 novembre 2021, citata in premessa.
2. In considerazione di quanto previsto al primo comma, a partire
dal medesimo termine, relativamente a Sudafrica, Lesotho, Botswana,
Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, trova applicazione il
regime previsto per gli Stati e territori di cui all'elenco E
dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della
salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del
21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE)
2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati
nel formato del certificato digitale COVID dell'UE indicante il
completamento della serie di vaccinazioni primarie;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
dicembre 2021, n. 309, e, in particolare, l'art. 1;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 novembre 2021, n.
283, con la quale, tra l'altro, e' stato previsto un apposito regime
speciale per l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle
persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o
transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi,
Mozambico, Namibia, Eswatini, ed e' stato interdetto il traffico
aereo dai suddetti Paesi;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2021, n.
297, con la quale, tra l'altro, le misure di cui alla citata
ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021 sono state
prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e
comunque non oltre il 31 gennaio 2022;
Vista la nota prot. n. 0002129 dell'11 gennaio 2022 con la quale la
Direzione generale della prevenzione sanitaria rappresenta che le
restrizioni di viaggi in essere nei confronti dei citati Paesi
dell'Africa meridionale non risultano ad oggi piu' giustificate da un
razionale epidemiologico, tenuto conto anche dell'orientamento
dell'UE, deciso all'interno dell'IPCR, di allentare le misure
restrittive specifiche nei confronti dei Paesi Africani invitando gli
Stati membri a fare altrettanto;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto altresi' il documento di stima della prevalenza delle
varianti VOC (Variant of concern) e di altre varianti di SARS-CoV-2
in Italia elaborato dall'Istituto superiore di sanita' (indagine del
3 gennaio 2022), in cui: «In relazione alla piu' alta
trasmissibilita' della variante omicron anche nel nostro Paese si
osserva, dai dati di questa indagine e relativa ai casi del 3 gennaio
2022, una prevalenza superiore all'80%»;
Ritenuto, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a
livello nazionale e internazionale, di disporre, sentita la Direzione
generale della prevenzione sanitaria, la cessazione dell'applicazione
delle misure previste dalla citata ordinanza del Ministro della
salute 26 novembre 2021 e, conseguentemente, l'applicazione del
regime previsto per gli Stati e territori di cui all'elenco E
dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della
salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Dalla data di adozione della presente ordinanza, cessano di
applicarsi le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute
26 novembre 2021, citata in premessa.
2. In considerazione di quanto previsto al primo comma, a partire
dal medesimo termine, relativamente a Sudafrica, Lesotho, Botswana,
Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, trova applicazione il
regime previsto per gli Stati e territori di cui all'elenco E
dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della
salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021.