(G.U. Serie Generale
, n. 297
del 15 dicembre 2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in
particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visti l'art. 3 del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che
disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e il
successivo art. 12, comma 2, il quale prevede che: «Fatto salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al
31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19
del 2020»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e,
in particolare, l'Allegato 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 novembre 2021, n.
283;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la raccomandazione (UE) 2021/2150 del Consiglio che, da
ultimo, modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio,
prevedendo che «dal 2 dicembre 2021 gli Stati membri dovrebbero
revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea
dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone
residenti nei Paesi terzi elencati nell'Allegato I»;
Visto, in particolare, l'Allegato 1 alla citata raccomandazione
2021/2150 del Consiglio, che individua i «Paesi terzi, regioni
amministrative speciali e altre entita' e autorita' territoriali i
cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione
temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso
l'UE»;
Vista la circolare prot. n. 34414 del 30 luglio 2021, della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente
l'equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione
rilasciate dagli Stati terzi per gli usi previsti dall'art. 3 del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
Vista la circolare prot. n. 42957 del 23 settembre 2021, della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente
l'equivalenza dei vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati
all'estero;
Vista la nota prot. n. 53758 del 24 novembre 2021, della Direzione
generale della prevenzione sanitaria, con la quale, in considerazione
del peggioramento della situazione epidemiologica a livello europeo,
sono state avanzate proposte per il rafforzamento delle misure di
sanita' pubblica per gli ingressi dagli Stati europei;
Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il
direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha
segnalato la potenziale pericolosita' della variante B.1.1.529
identificata in Sudafrica;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della
pandemia da COVID-19 che sta registrando un considerevole aumento dei
casi di contagio;
Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare
le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22
ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonche' prevedere nuove disposizioni
in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente
ordinanza, le misure disposte con provvedimento del Ministro della
salute 22 ottobre 2021, citato in premessa, concernente il regime per
gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri,
sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in
particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visti l'art. 3 del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che
disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e il
successivo art. 12, comma 2, il quale prevede che: «Fatto salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al
31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19
del 2020»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e,
in particolare, l'Allegato 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 novembre 2021, n.
283;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la raccomandazione (UE) 2021/2150 del Consiglio che, da
ultimo, modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio,
prevedendo che «dal 2 dicembre 2021 gli Stati membri dovrebbero
revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea
dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone
residenti nei Paesi terzi elencati nell'Allegato I»;
Visto, in particolare, l'Allegato 1 alla citata raccomandazione
2021/2150 del Consiglio, che individua i «Paesi terzi, regioni
amministrative speciali e altre entita' e autorita' territoriali i
cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione
temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso
l'UE»;
Vista la circolare prot. n. 34414 del 30 luglio 2021, della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente
l'equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione
rilasciate dagli Stati terzi per gli usi previsti dall'art. 3 del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
Vista la circolare prot. n. 42957 del 23 settembre 2021, della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente
l'equivalenza dei vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati
all'estero;
Vista la nota prot. n. 53758 del 24 novembre 2021, della Direzione
generale della prevenzione sanitaria, con la quale, in considerazione
del peggioramento della situazione epidemiologica a livello europeo,
sono state avanzate proposte per il rafforzamento delle misure di
sanita' pubblica per gli ingressi dagli Stati europei;
Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il
direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha
segnalato la potenziale pericolosita' della variante B.1.1.529
identificata in Sudafrica;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della
pandemia da COVID-19 che sta registrando un considerevole aumento dei
casi di contagio;
Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare
le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22
ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonche' prevedere nuove disposizioni
in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente
ordinanza, le misure disposte con provvedimento del Ministro della
salute 22 ottobre 2021, citato in premessa, concernente il regime per
gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri,
sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.