(G.U. Serie Generale
, n. 294
del 11 dicembre 2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-septies, del citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai
sensi del quale: «Sono denominate (...) b) "Zona gialla": le regioni
nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei
contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera
a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150
casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera
a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di
quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti
e destinati ad altre attivita'»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto, altresi', l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31
dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19
del 2020»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, e, in particolare,
l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale: «All'art. 9-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti
modificazioni (...) b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo
svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai
sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai
soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di
cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della
zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera
a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione
dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre
strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati e delle mense e catering continuativo su base
contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma
1»;
Visto, altresi', il comma 2 del citato art. 5 del decreto-legge 26
novembre 2021, n. 172, che prevede, in particolare, che le
disposizioni di cui al predetto comma 1 si applicano a decorrere dal
29 novembre 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione
Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 27 novembre 2021, n. 283;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Visto il verbale del 10 dicembre 2021 della Cabina di regia di cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
unitamente al report n. 82, nel quale si rileva che: «Da sette
settimane l'Italia si trova in una fase epidemica acuta
caratterizzata da una elevata velocita' di trasmissione del virus
SARS CoV-2 nella maggior parte del Paese. La maggior parte delle
regioni italiane nella settimana di monitoraggio continua a
collocarsi in uno scenario di trasmissione pari o superiore a 2.
Contestualmente persiste un aumento rapido e generalizzato del numero
di nuovi casi di infezione, in particolare nella popolazione di eta'
inferiore ai 20 anni ma anche nella fascia tra 30 e 49 anni di eta'.
Questo ha comportato un aumento dell'incidenza settimanale a livello
nazionale che ha superato la soglia di 150 casi per 100,000 abitanti.
La trasmissibilita' sui casi ospedalizzati si mantiene al di sopra
della soglia epidemica con conseguente aumento nei tassi di
occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia
intensiva.»;
Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da
decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato
verbale del 10 dicembre 2021 della Cabina di regia, dal quale
risulta, tra l'altro, che la Regione Calabria presenta un'incidenza
dei contagi pari a 119,0 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di
occupazione di posti letto in area medica pari al 16,8% e un tasso di
occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 11,8%, e che
la Regione Friuli-Venezia Giulia presenta un'incidenza dei contagi
pari a 378,0 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di
posti letto in area medica pari al 23,3% e un tasso di occupazione di
posti letto in terapia intensiva pari al 14,3%;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai
fini dell'applicazione alla Regione Calabria delle misure previste
per le «zone gialle»;
Considerato che non ricorrono per la Regione Friuli-Venezia Giulia
le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, e' necessario reiterare, per
ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 26
novembre 2021, ferma restando la possibilita' di una nuova
classificazione;
Sentiti i presidenti delle Regioni Calabria e Friuli-Venezia
Giulia;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nella Regione Calabria
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, nella Regione Calabria si applicano, per un periodo di
quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla
c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato
dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, citato in premessa.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-septies, del citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai
sensi del quale: «Sono denominate (...) b) "Zona gialla": le regioni
nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei
contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera
a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150
casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera
a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di
quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti
e destinati ad altre attivita'»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto, altresi', l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31
dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19
del 2020»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, e, in particolare,
l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale: «All'art. 9-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti
modificazioni (...) b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo
svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai
sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai
soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di
cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della
zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera
a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione
dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre
strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati e delle mense e catering continuativo su base
contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma
1»;
Visto, altresi', il comma 2 del citato art. 5 del decreto-legge 26
novembre 2021, n. 172, che prevede, in particolare, che le
disposizioni di cui al predetto comma 1 si applicano a decorrere dal
29 novembre 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione
Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 27 novembre 2021, n. 283;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Visto il verbale del 10 dicembre 2021 della Cabina di regia di cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
unitamente al report n. 82, nel quale si rileva che: «Da sette
settimane l'Italia si trova in una fase epidemica acuta
caratterizzata da una elevata velocita' di trasmissione del virus
SARS CoV-2 nella maggior parte del Paese. La maggior parte delle
regioni italiane nella settimana di monitoraggio continua a
collocarsi in uno scenario di trasmissione pari o superiore a 2.
Contestualmente persiste un aumento rapido e generalizzato del numero
di nuovi casi di infezione, in particolare nella popolazione di eta'
inferiore ai 20 anni ma anche nella fascia tra 30 e 49 anni di eta'.
Questo ha comportato un aumento dell'incidenza settimanale a livello
nazionale che ha superato la soglia di 150 casi per 100,000 abitanti.
La trasmissibilita' sui casi ospedalizzati si mantiene al di sopra
della soglia epidemica con conseguente aumento nei tassi di
occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia
intensiva.»;
Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da
decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato
verbale del 10 dicembre 2021 della Cabina di regia, dal quale
risulta, tra l'altro, che la Regione Calabria presenta un'incidenza
dei contagi pari a 119,0 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di
occupazione di posti letto in area medica pari al 16,8% e un tasso di
occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 11,8%, e che
la Regione Friuli-Venezia Giulia presenta un'incidenza dei contagi
pari a 378,0 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di
posti letto in area medica pari al 23,3% e un tasso di occupazione di
posti letto in terapia intensiva pari al 14,3%;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai
fini dell'applicazione alla Regione Calabria delle misure previste
per le «zone gialle»;
Considerato che non ricorrono per la Regione Friuli-Venezia Giulia
le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, e' necessario reiterare, per
ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 26
novembre 2021, ferma restando la possibilita' di una nuova
classificazione;
Sentiti i presidenti delle Regioni Calabria e Friuli-Venezia
Giulia;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nella Regione Calabria
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, nella Regione Calabria si applicano, per un periodo di
quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla
c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato
dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, citato in premessa.