Circolare INPS 5 marzo 2024, n. 41: Rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, ai sensi dell’articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
1. Presentazione della domanda di esonero
Con la circolare n. 41 del 5 marzo 2024 sono state fornite le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo 1, comma 191, che: “Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Il successivo comma 192 del medesimo articolo chiarisce che: “Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione”.
L’esonero in oggetto spetta, pertanto, in favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà” di cuiall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Nel rinviare alla citata circolare n. 41/2024 per la disciplina di dettaglio della misura agevolativa, si precisa che l’esonero contributivo in trattazione spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
Con il presente messaggio si comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio in trattazione.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ERLI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
- l’indicazione della lavoratrice assunta;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività:
- verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni di seguito riportate e nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella citata circolare n. 41/2024.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo in oggetto.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero previsto articolo 1, commi da 191 a 193, della legge di Bilancio 2024, per le assunzioni/trasformazioni di donne disoccupate vittime di violenza e percettrici del Reddito di libertà, effettuate dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, in relazione alle lavoratrici per le quali spetta l’esonero devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.
Per esporre il beneficio in oggetto a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nell’UniEmens, come sopra specificati, sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice di nuova istituzione “L595”, avente il significato di “Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
– con il codice di nuova istituzione “L596”, avente il significato di “Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).
3. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, commi a 191 a 193, della legge di Bilancio 2024, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato delle lavoratrici disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, devono valorizzare, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “VL”, che assume il nuovo significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Per il recupero del beneficio relativo alle competenze pregresse di aprile e maggio 2024, per le quali non è ancora scaduto il termine del periodo di trasmissione (cfr. circolare n. 65 del 10 maggio 2019) per l’emissione di riferimento (31 agosto 2024), deve essere inviato il flusso completo valorizzando, per le lavoratrici per le quali si applica il beneficio, gli elementi sopra indicati. Si precisa che, nel caso in cui il flusso UniEmens mensile sia stato già inviato, l’invio del nuovo flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.
Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente a competenze pregresse il cui termine di trasmissione è scaduto devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “VR”, che assume il significato di “Recupero arretrati <CodAgio> VLEsonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “VR” puòessere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 inviata entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).
In fase di trasmissione dei flussi, l’Istituto verificherà che le agevolazioni indicate nei flussi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.
I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.
4. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens
I datori di lavoro con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica autorizzati a fruire dell’esonero previsto articolo 1, commi da 191 a 193, della legge di Bilancio 2024, per le assunzioni/trasformazioni di donne disoccupate vittime di violenza di genere e percettrici del Reddito di libertà, effettuate dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, devono compilare, a partire dalla denuncia del mese di giugno 2024, la sezione <ListaPosPA> dell’UniEmens, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> pensionistico con la retribuzione lorda imponibile e l’elemento <Contributo> con la contribuzione piena calcolata su detto imponibile.
Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
– nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
– nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
– nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “60”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
– nell’elemento <Importo> deve essere indicata la quota di contribuzione a carico del datore lavoro oggetto dello sgravio nei limiti comunque previsti per il mese o frazione di mese.
La possibilità di esporre l’esonero relativamente ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024) sarà consentita esclusivamente nelle denunce <ListaPosPA> dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
5. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’esonero in esame il cui onere è posto a carico dello Stato, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali, contabilità separata GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali
e altre agevolazioni contributive), il seguente conto:
- GAW37255 – “Onere per l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato e/o trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura “Reddito di Libertà” di cui all’articolo 105-bis del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, per il periodo dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 – articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
La procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM provvede alla contabilizzazione sul suddetto conto delle somme conguagliate dai datori di lavoro, mediante l’esposizione in UniEmens e ricostruzione nel DM2013 VIRTUALE dei codici conguaglio “L595”, per il mese corrente, e “L596”, per gli arretrati, secondo le istruzioni operative riportate al precedente paragrafo 2.
Allo stesso conto vanno rilevate le somme conguagliate dai datori di lavoro agricoli e calcolate mediante il sistema della tariffazione, esposte nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens, con il codice “VL”, se riferite all’agevolazione con competenza corrente, e il codice “VR”, per gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, come da indicazioni riportate al precedente paragrafo 3.
La medesima considerazione vale per i datori di lavoro con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica, i quali per le denunce contributive si avvalgono del flusso UniEmens, sezione “ListaPosPA”, mediante l’esposizione nel riquadro “codice recupero”, del valore “60”, come illustrato al precedente paragrafo 4.
La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con
lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.
Si riporta, nell’Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti
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