Revisione prezzi: nelle gare di appalto ammessa anche la revisione in diminuzione

Nelle gare d’appalto i prezzi possono essere rivisti anche in diminuzione sulla base del quadro normativo di riferimento.
“La misura revisionale trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo dell’appalto”. 

E’ quanto si evince dal parere in funzione consultiva n. 4 del 12 febbraio 2025, approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il caso riguardava la richiesta di parere da parte di un importante capoluogo del nord Italia in merito ad un adeguamento prezzi rispetto alle mutate condizioni generali senza modifica delle pattuizioni originarie e dei prezzi contrattuali. Tale modifica riguardava, eventualmente, anche revisione dei prezzi con importi in diminuzione, favorevoli quindi all’Amministrazione.

In base ai chiarimenti del Ministero Infrastrutture (MIT) e tenuto conto della normativa esistente, fermo l’obbligo di applicare la misura straordinaria prevista dall’articolo 26 del decreto legge n. 50/2022, entro i limiti disposti “la misura revisionale disciplinata trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della relativa contabilità, la necessità di adeguare l’importo dell’appalto”. Così ha deliberato l’Autorità.

“Il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’articolo 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi “obbligatorio” in presenza delle condizioni ivi indicate”, scrive Anac. “La stazione appaltante è obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma. Fermo l’obbligo di applicare tale misura straordinaria, in presenza delle specifiche condizioni ivi stabilite ed entro i limiti disposti, la stessa trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo complessivo del contratto”. 

Il parere funzione consultiva dell’Autorità

Parere funzione consultiva n. 4 del 12 febbraio 2025.pdf

Fonte: ANAC

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