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Regolamento per l’Attuazione
dello Statuto dell’Associazione ASS.I.V. – Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari
Titolo I
Degli scopi statutari
Art. 1
Al fine di attuare compiutamente gli scopi previsti dall’art. 3 dello Statuto, spetta alla Giunta di Presidenza dell’associazione di adottare delibere che consentano:
1) dare concreto impulso alle strutture e ai servizi centrali dell’associazione, anche mediante la costituzione di dipartimenti, comitati tecnici o commissioni i quali provvederanno ad organizzarel’assistenza degli associati in materia tecnicooperativa fiscale, amministrativa, sindacale anche mediante seminari e convegni;
2) di fissare le linee generali di politica sindacale di cui al successivo articolo 18 nella stipulazione dei contratti o accordi di lavoro;
3) di dare impulso alla formazione ed alla qualificazione del personale dipendente dalle imprese associate anche attraverso la promozione di idonee strutture all’uopo dedicate, anche in collaborazione con le Regioni e le competenti Autorità;
4) di dar vita ad appropriate iniziative, anche pubblicistiche, idonee a rendere consapevole l’opinione pubblica e gli associati della validità del proprio operato nei vari campi di azione della associazione.
Titolo II
Imprese Associate
Art. 2
L’Ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’Impresa interessata e la qualità di associato si acquista dalla data della delibera.
Alla domanda di iscrizione redatta su apposito modulo predisposto dall’associazione devono essere allegati i seguenti documenti:
1) copia della licenza di P.S. per l’esercizio dell’attività (per gli istituti di vigilanza);
2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
3) DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva;
La domanda deve, altresì contenere i dati relativi:
1) alle generalità del Legale Rappresentante e dell’eventuale Direttore dell’Istituto, per le imprese di vigilanza;
2) al numero dei dipendenti dell’impresa, alla posizione INAIL al fine della giusta classificazione dell’Impresa per la determinazione dei contributi associativi.
Art. 3
Ai fini della partecipazione alla vita associativa e dell’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo, si considerano associati:
– il legale rappresentante dell’impresa e/o il titolare della licenza di P.S. (per gli istituti di vigilanza);
– il loro procuratore;
– componente consiglio di amministrazione con delega espressa;
Art. 4
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, ultimo comma dello Statuto, il diritto di partecipare alle riunioni degli organi associativi e i diritti di elettorato attivo e passivo possono essere esercitati dagli associati in regola con il versamento dei contributi associativi e dei contributi di assistenza contrattuale.
Si considerano in regola con il pagamento dei contributi associativi le Imprese che abbiano effettuato i relativi versamenti per l’esercizio finanziario precedente e per quello in corso alla data di riunione dei vari organi associativi, secondo le modalità e le scadenze fissate nelle apposite delibere assembleari.
Per la partecipazione all’Assemblea l’attestazione della regolarità dei versamenti contributivi è fatta dal Tesoriere o dalla Segreteria Generale dell’associazione.
Art. 5
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, III comma, dello Statuto, l’associato che abbia cessato l’attività ha l’obbligo di darne comunicazione all’associazione entro 30 giorni dall’evento. A tal fine fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale o altro valido strumento certificativo.
In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente, l’Impresa interessata rimane debitore dei contributi associativi dovuti per l’esercizio finanziario in corso alla data di cessazione dell’attività, salvo che il Consiglio Direttivo dell’associazione in occasione della delibera relativa alla dichiarazione di decadenza non si pronunci espressamente per la rinuncia al credito contributivo.
Titolo III
Degli Organi
Art. 6
Le adunanze degli Organi associativi sono disposte a norma dello Statuto dell’associazione e all’inizio della riunione deve essere dato atto della validità dell’adunanza stessa.
Di ciascuna adunanza deve essere redatto verbale da trascrivere in un apposito libro dopo l’approvazione del verbale stesso, esso verrà messo a disposizione dei componenti dell’organismo prima della seduta successiva dello stesso. Nel verbale deve essere dato atto dell’eventuale dissenso della minoranza e, se richiesto, gli interventi dei singoli componenti.
Nell’ipotesi che la convocazione dell’organo sia effettuata su richiesta del Consiglio Direttivo o degli associati, nel verbale deve essere annotata la procedura e la motivazione.
I verbali sono redatti dal Segretario generale o da un funzionario di Segreteria; in mancanza, da un componente dell’Organo all’uopo designato.
Art. 7
Per l’elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, qualora non siano accolte le proposte della prevista commissione di designazione, l’Assemblea può procedere alle elezione mediante la presentazione di liste di candidati per gli organi collegiali.
La proposta è ammessa se è sottoscritta da un numero di associati possessori nel complesso della maggioranza relativa dei voti attribuiti ai partecipanti all’assemblea.
In caso di presentazione di più liste è ammesso il solo voto di lista e ogni elettore può votare per una sola lista che deve contenere, come condizione di ammissibilità, un numero di candidati pari a quello previsto dallo Statuto per l’organo al quale la stessa si riferisce (cd lista bloccata).
Nel caso che nessuna lista abbia riportato la prescritta maggioranza assoluta di voti validi, la votazione sarà ripetuta nella stessa seduta altre due volte.
In caso di ulteriore esito negativo sarà convocata una successiva assemblea entro 30 giorni con il medesimo ordine del giorno.
Di norma le votazioni si svolgono in forma palese. In caso di richiesta da parte della maggioranza relativa dell’Assemblea, la votazione potrà essere segreta. Dovrà essere predisposto il seggio elettorale, nominati gli scrutatori (di cui uno componente il Collegio dei Revisori dei Conti), consegnate le schede agli aventi diritto al voto, avendo cura dell’anonimato del voto, con eventuale specifico regolamento procedurale stabilito dall’assemblea.
Art. 8
Il Presidente dell’associazione o chi ne fa le veci può chiamare a partecipare – senza diritto di voto – all’Assemblea, al Consiglio Direttivo e alla Giunta di Presidenza uno o più Consulenti.
Il Presidente della Commissione sindacale nazionale potrà presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora non faccia parte di organi collegiali.
Art. 9
Agli effetti del diritto alla cooptazione fino a tre membri da parte del Consiglio Direttivo, si intendono idonee ad essere cooptate sia persone esterne alla categoria degli operatori del settore de quo, che persone operanti nel settore, sempre che i loro requisiti individuali corrispondano a quelli precisati nell’art. 4 del presente Statuto.
Art. 10
La Giunta di Presidenza emana direttive per la gestione finanziaria e amministrativa dell’associazione, nonché per la disciplina sia del rapporto di lavoro con gli addetti della Segreteria Generale, sia dei rapporti di consulenza e di collaborazione professionale.
Art. 10 bis
Ad ogni azienda associata spetta un voto in Assemblea, più un voto determinato dal numero dei dipendenti così come da schema sotto riportato:
N. DIPENDENTI VOTI
Da 6 a 100 (per Istituti di vigilanza)
Da 0 a 100 (per le imprese di servizi fiduciari) 1
Da 101 a 300 2
Da 301 a 600 3
Da 601 a 1.000 4
Più di 1. 000 5
In riferimento all’art. 10 dello Statuto sociale, per quanto attiene il settore delle imprese di vigilanza, il termine d’impresa, oltre alla sede legale, quindi l’attribuzione del singolo voto, è da intendersi per ogni provincia in cui l’azienda esercita la propria attività d’impresa, fermo restando per quanto stabilito per l’attribuzione dei voti riferibili al numero dei dipendenti.
Conseguentemente la quota fissa annua d’iscrizione associativa segue il concetto sopra riportato.
Le imprese esercenti attività di servizi fiduciari sono tenute al pagamento della quota fissa annua d’iscrizione associativa unica per la sede principale e una variabile pro addetto, così
come da schema sopra riportato, pari al 30% di quella prevista per il settore delle imprese di vigilanza privata.
Le quote annue d’iscrizione associativa (fissa e variabile) vengono proposte dal Consiglio direttivo e deliberate dall’Assemblea ordinaria.
Titolo IV
Della politica sindacale
Art. 11
Le linee generali di politica sindacale, anche per i rapporti con le forze sociali e con le competenti Autorità, sono fissate dal Consiglio Direttivo e sono gestite con la collaborazione responsabile di un’apposita Commissione nazionale della quale il Consiglio stesso nomina il Presidente e i componenti.
La Commissione sindacale nazionale è assistita dal Segretario Generale, se nominato, dal direttore dell’associazione e da eventuali Consulenti all’uopo nominati dal Consiglio Direttivo; essa rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.
La carica di Commissario sindacale è gratuita, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi diversamente.
Art. 12
La Commissione sindacale nazionale ha in particolare il compito di:
a) fare proposte agli Organi Statutari (Giunta di Presidenza, Consiglio Direttivo) in materia sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, nonché in materia di addestramento e di formazione professionale;
b) Nella commissione sindacale nazionale fa parte di diritto un rappresentante delle Imprese esercenti le attività dei Servizi fiduciari;
c) stipulare i Contratti di Lavoro secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo;
d) coordinare con il Delegato Regionale di pertinenza l’attività sindacale territoriale per la stipulazione degli accordi o contratti integrativi a livello locale, assicurando il rispetto delle linee direttive di politica sindacale e delle norme fissate in materia dal Contratto Nazionale mediante un severo controllo del comportamento degli associati;
e) svolgere ogni tipo di indagine per la preparazione ai contratti e per l’analisi dei costi;
f) nominare eventualmente un Vice Presidente tra i suoi membri.
Art. 13
La Commissione Sindacale nazionale è convocata dal suo Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con le modalità che la Commissione stessa stabilisce.
Le riunioni si svolgono di norma presso la sede nazionale dell’associazione e le delibere sono adottate validamente con la partecipazione di almeno i due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. In mancanza, le questioni sono sottoposte all’esame della Giunta di Presidenza e se ritenuto al Consiglio Direttivo.
La Segreteria generale dell’associazione assiste la commissione nella redazione dei verbali e nella predisposizione e l’elaborazione della documentazione ritenuta utile ai lavori della Commissione stessa.
Art. 14
La stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea generale che delibera previo parere del Consiglio Direttivo, al quale spetta di garantire la conformità dell’operato della Commissione Sindacale al mandato ricevuto. Con la stipula del CCNL della vigilanza privata dell’ 8 aprile 2013, si è proceduto all’inserimento nello stesso, di una parte speciale economica e normativa delle cosiddette attività dei Servizi Fiduciari. Questo fatto ha ampliato l’oggetto sociale dell’associazione, che costituisce al suo interno una sezione speciale che segue le problematiche e le specificità di detto settore del quale le imprese associate potranno esprimere propri rappresentanti negli organismi associativi, per un terzo per quanto attiene i componenti il Consiglio Direttivo, e potranno esprimere un vice presidente membro di giunta, responsabile del settore servizi fiduciari. In occasione delle Assemblee, le aziende potranno partecipare con i rappresentanti di tutte le imprese associate, ai sensi dell’art. 7 dello statuto sociale, esprimendo sino ad un massimo di un terzo dei voti complessivamente attribuiti in Assemblea ai presenti in proprio e/o per delega ai rappresentanti delle imprese della Vigilanza privata.
Titolo V
Dell’amministrazione finanziaria
Art. 15
L’amministrazione finanziaria è affidata al Tesoriere che la esercita secondo le direttive emanate dalla Giunta di Presidenza.
Le direttive dovranno in particolare riguardare:
a) la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
b) le modalità di riscossione dei contributi;
c) la messa in mora del debitore, l’emissione di ordini di pagamento mediante cambiale-tratta e l’azione giudiziaria di recupero;
d) le possibilità di sanatoria e rateizzazione del debito in casi eccezionali;
e) la sede della Tesoreria.
Titolo VII
Disposizioni finali
Art. 16
Deroghe
Così come specificato all’art. 18 dello statuto, il Presidente può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi; tuttavia per motivate e giustificate necessità, eventuali deroghe potranno essere sottoposte preventivamente all’assemblea, su espressa indicazione del Consiglio Direttivo con delibera assunta con la maggioranza qualificata dei voti ( 2/3).
Art. 17
Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati e sono approvate dall’Assemblea ordinaria.
Regolamento per il funzionamento del Collegio dei Probiviri
Art. 1
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri estranei alla categoria e svolge a richiesta i compiti previsti dall’art. 21 dello Statuto con la collaborazione di un segretario nominato dal Consiglio Direttivo tra persone di provata competenza giuridica.
La sede del Collegio è inderogabilmente fissata in Roma, presso l’associazione.
Art. 2
Il Probiviro ha l’obbligo di astenersi dal prestare la propria opera se ha interesse nell’affare in controversia ovvero se ha rapporti di parentela o di dipendenza con una delle parti e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
E’ in facoltà delle parti ricusare il Probiviro per uno dei motivi suddetti con comunicazione scritta alla Segreteria del Collegio almeno dieci giorni prima della riunione del Collegio stesso.
Sulla ricusazione decide inoppugnabilmente il Presidente del Collegio e quando la ricusazione riguardi il Presidente stesso, la decisione spetta al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 3
La procedura innanzi al Collegio può essere promossa dal Presidente dell’associazione e dall’associato interessato mediante ricorso o domanda nei quali devono essere indicati l’oggetto, i motivi e i mezzi di prova.
Del ricorso deve essere dato avviso all’altra parte e al Presidente dell’associazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 4
Nel caso previsto dall’art. 5, ultimo comma, dello Statuto e in ogni altro caso di impugnazione di delibere assunte dai competenti organi associativi, l’associato che intende impugnare il provvedimento deve produrre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione o da quando è venuto a piena conoscenza del provvedimento stesso rispettando le modalità previste dal precedente art. 3.
Art. 5
Un componente del Collegio forma il fascicolo per ogni domanda o ricorso relativi a controversie annotandone gli estremi in apposito registro, e trasmette con lettera raccomandata copia della domanda e dei relativi allegati alla controparte o alle controparti interessate invitandole a presentare memorie difensive e i mezzi di prova. Trascorso tale termine, il Presidente del Collegio fissa la prima riunione e invita le parti a comparire innanzi al Collegio personalmente o per mezzo di mandatario munito di delega scritta.
Art. 6
Udite le parti, il Collegio interpone i suoi buoni uffici per una conciliazione. Nel caso che la conciliazione riesca, il relativo verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dai Probiviri.
Qualora la conciliazione non riesca, il Presidente del Collegio assegna alle parti altro termine anche per produrre ulteriori prove o memorie e procede alla fase istruttoria, regolandone lo svolgimento nel modo che ritiene più opportuno.
Gli atti istruttori possono essere dal Collegio, con deliberazione unanime, delegati ad uno dei propri componenti.
Art. 7
Salvo diverso accordo tra le parti, il Collegio deve emettere la propria pronuncia entro 120 giorni dalla riunione di cui all’articolo 5. Quando si tratta di questioni complesse o che richiedono particolari indagini, ovvero nel caso di impedimento del Collegio, il predetto termine può essere prorogato dal Presidente per altri 60 giorni.
Art. 8
Per la validità delle deliberazioni del Collegio sono necessari l’intervento di tutti i componenti e la maggioranza dei voti.
La delibera del Collegio è redatta per iscritto e deve essere sottoscritta dai suoi componenti. La Segreteria del Collegio provvede a trasmettere copia della decisione alle parti e al Presidente.
Il testo originale della delibera rimane agli atti del Collegio.
Art. 9
L’associazione assicura i mezzi per il funzionamento del Collegio dei Probiviri.
Art. 10
Ai Componenti del Collegio e al Segretario spettano il rimborso delle spese sostenute per l’intervento alle riunioni.