Patenti: le disposizioni per l’emergenza coronavirus

Per le patenti ancora da conseguire sono in vigore le seguenti proroghe:
– esame teoria: chi ha presentato la domanda di conseguimento patente nel 2020 può svolgere la prova di teoria entro il 31 dicembre 2021, mentre chi l’ha presentata dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria può svolgere la prova entro 1 anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda
– fogli rosa: i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 sono prorogati fino 29 ottobre 2021, cioè fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31 luglio 2021.

Per quanto riguarda le patenti scadute e da rinnovare queste le nuove scadenze:

per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza:
– tra 31 gennaio 2020 e 29 dicembre 2020 sono valide fino al 29 ottobre 2021 (novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31 luglio 2021)
– tra 30 dicembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale
– tra 1 e 31 luglio 2021 sono valide fino al 29 ottobre 2021 (novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31 luglio 2021).

Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza
– tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale 
– tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1° luglio 2021
– tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale

Infine, se utilizzate come documenti di riconoscimento, le patenti italiane con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono valide in Italia fino al 30 settembre 2021, all’estero fino alla data di scadenza indicata nel documento.

Per dettagli e per conoscere le proroghe per gli altri documenti di guida (es. CQC): Circolare 3 maggio 2021 prot.14832..

Per la revisione dei veicoli sono previste le seguenti nuove scadenze:

i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
– ad agosto 2020 possono circolare fino a marzo 2021 (secondo il Regolamento UE 2020/698 – articolo 5)
– tra settembre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 – articolo 5).

Per i veicoli immatricolati in Italia di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili perché quelle previste dalle precedenti norme nazionali sono scadute. 

Per la descrizione completa delle diverse categorie dei veicoli: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!~art47!vig=

Fonte: MIT