Ordinanza Ministero della Salute: prorogato l’obbligo delle mascherine
Ordinanza Ministero della Salute 16 giugno 2022: Misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale
Il Ministro della Salute ha emanato la seguente ordinanza:
1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso
ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocità;
3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo
grado e di secondo grado.
2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli
utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di
ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le
strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui
all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone
che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. L’obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
5. I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di
cui al comma 1, avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
6. I responsabili delle strutture di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di
cui al medesimo comma 2.
7. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché
degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non
si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
La presente ordinanza produce effetti dalla data odierna fino al 22 giugno 2022.