La disposizione impartita dal personale ispettivo per motivi di salute e sicurezza deve essere impugnata dinnanzi al Direttore dell’ Ispettorato territoriale e non al Ministero del Lavoro.
A chiarirlo, con nota n. 378/2025,è lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha effettuato una breve analisi dell’ istituto disciplinato dall’ art. 10 del DPR n. 520/1955.
Il potere di impartire disposizioni esecutive per la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 10 del DPR n. 520/1955 resta distinto dall’analoga prerogativa riconosciuta dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004. I due istituti differiscono per ambito di applicazione e regime sanzionatorio.
Il primo consente, infatti, all’ Ispettore di impartire ordini immediatamente esecutivi, applicabili in ambiti come la prevenzione infortuni o la violazione di norme per cui sia attribuito all’ Ispettorato un apprezzamento discrezionale. Questo strumento ha avuto via via nel corso del tempo un’applicazione sempre meno frequente rispetto ad altri istituti più utilizzati, come la prescrizione obbligatoria ex art. 20 del DLgs. 758/94. Quanto al regime sanzionatorio, la mancata ottemperanza alla disposizione è punita con l’arresto fino a un mese o un’ammenda fino a 413 euro in caso di violazioni relative alla sicurezza o igiene sul lavoro, oppure una sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro per altre irregolarità quando le inosservanze non siano sanzionate da altre leggi.
Diversamente, la disposizione prevista all’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, trova applicazione solo in caso di violazioni non già punitecon sanzioni penali o amministrative. Rispetto all’art. 10 DPR 520/1955, l’art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 dispone un sistema sanzionatorio diverso, in quanto la mancata ottemperanza alla disposizione comporta solo una sanzione amministrativa di 1.000 euro.
Nel frattempo, iL D.Lgs. n. 149/2015, con l’obbiettivo di razionalizzare l’attività ispettiva del Ministero, ha istituito la nuova Agenzia unica per le ispezioni del lavoro dotata di autonomia organizzativa e contabile , denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, eintegrato i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, con una semplificazione delle norme in materia di ricorsi amministrativi avverso gli atti degli organi ispettivi, con modifiche all’art. 16 del D.lgs. n. 124/2004 che attribuiscono al direttore della sede territoriale la competenza a decidere per la disposizione art. 14 D.Lgs. 124/2004
Al contrario, stando al tenore letterale della norma, ad oggi la competenza a decidere sui ricorsi avverso provvedimenti di disposizione ex art. 10 DPR 520/1955 risulta ancora attribuito al Ministero del Lavoro.
Tanto premesso, l’Ufficio legislativo dell’ Ispettorato ha reinterpretato l’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 520/1955 alla luce delle innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 149/2015 in tema di attività ispettiva.
Con il venir meno del rapporto gerarchico tra Ispettorato e Ministero, l’art. 10, comma 2 cit. può ritenersi implicitamente abrogato. Di conseguenza l’organo competente a decidere per l’annullamento dei verbali di disposizione emessi ex art. 10 del D.P.R. n. 520/1955 è individuato nel direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, analogamente a quanto previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 124/2004 recante la disciplina del potere di disposizione del personale ispettivo .
Il ricorso deve essere presentato al direttore territoriale INL entro 15 giorni dall’emissione del verbale di disposizione. L’ Ispettorato ha poi 15 giorni di tempo per decidere e la mancata comunicazione dell’esito equivale a rigetto del ricorso.
Fonte: INL – Lavorosi