Oggetto: Criterio di aggiudicazione da applicare nelle gare per l’affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera alla luce delle recenti modifiche introdotte al Codice dei Contratti pubblici dal c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”.
Come è noto, l’Assiv ha da sempre seguito da vicino l’evolversi della problematica vicenda relativa al criterio di selezione delle offerte da applicare per appalti pubblici di servizi che abbiano contemporaneamente caratteristiche di alta intensità di manodopera e standardizzate.
L’Associazione si è battuta in diverse sedi per ottenere il riconoscimento dell’illegittimità della scelta del minor prezzo, dalla quale scaturivano risvolti negativi sia sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori sia sulla loro retribuzione.
E’ di circa un mese fa la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 8 del 21 maggio 2019) che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto sulla corretta interpretazione del rapporto tra i commi 3 e 4 dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016. La sentenza ha statuito, come fortemente auspicato dall’Assiv, che gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera sono aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, anche quando gli stessi abbiano contemporaneamente caratteristiche standardizzate.
Ebbene, tale approccio, senza dubbio maggiormente aderente agli obiettivi di coesione sociale e di crescita, è stato di recente confermato con il D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”), convertito in Legge n. 55/2019, con cui il Legislatore è intervenuto sul Codice dei Contratti pubblici.
In particolare, è stato inserito il comma 9-bis all’art. 36, in materia di contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria, secondo cui “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Con tale disposizione di chiusura, il Legislatore ha inteso sgombrare ogni dubbio circa la possibilità di applicare il criterio del minor prezzo agli appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria che siano caratterizzati da alta intensità di manodopera. Infatti, l’art. 95, comma 3, impone l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo la scelta del criterio del minor prezzo laddove si tratti di appalti il cui costo del lavoro sia pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto.
Pertanto, dalla lettura combinata dell’art. 36 e dell’art. 95, comma 3 emerge che l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera non ammette deroghe, neanche quando la procedura di gara abbia ad oggetto un contratto sotto soglia.
L’intervenuta modifica codicistica rappresenta l’approdo più lieto di una lunga vicenda che ha occupato, non solo i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato ma anche l’ANAC, dinanzi ai quali la questione è stata ripetutamente sollevata (anche ad iniziativa dell’Assiv).
L’impegno dell’Associazione nel denunciare le ripercussioni negative che comporta l’applicazione del criterio del prezzo più basso, in particolare sulle retribuzioni e sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori, ha trovato riscontro nel correttivo al Codice dei Contratti Pubblici che ha adottato la soluzione più consona e rispettosa dell’esigenza di assicurare una competizione non ristretta al solo prezzo, evitando che la compressione dei costi vada a discapito delle condizioni economiche dei lavoratori.
Pertanto, dopo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha stabilito la prevalenza del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, il Legislatore ha ribadito il citato principio con particolare riferimento ai contratti sotto soglia, nell’ottica di tutelare il lavoro e l’impresa.
Si tratta di una grande vittoria per l’ordinamento che finalmente ha esplicitato l’unico approccio costituzionalmente compatibile e conforme al dato normativo, ma anche per l’Associazione, che a lungo ha rivendicato l’illegittimità della scelta del criterio del minor prezzo adoperato dalle Stazioni Appaltanti forti dell’incertezza normativa e giurisprudenziale che si registrava in materia.
Avv. Matteo Valente