Ministero della Salute: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
Il Ministero della salute, con la circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, ha aggiornato il regime dell’isolamento in caso di positività ed ha confermato quello relativo quarantena nei casi di contatto stretto (individuato dalla circolare n. 19680 del 30 marzo 2022).
Isolamento per le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2
Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del quattordicesimo giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Quarantena per i contatti stretti
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.