Lo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) può essere esteso alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Ad affermarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ interpello n. 2/2025 in risposta al quesito avanzato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT).
La Legge di bilancio 2024 ha previsto per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. La medesima misura è prevista in via sperimentale per il solo 2024 anche per lavoratrici madri di 2 figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore (cfr. circ. n. 27 del 31.01.2024.). L’ agevolazione contributiva è stata oggetto di ulteriori modifiche disposte dalla Legge di bilancio 2025 con un profondo restyling della misura dall’ampliamento della platea di beneficiari , alla riduzione della percentuale di esonero e nuovi requisiti reddituale (Mess. n. 401 del 31.01.2025 ).
Nel fornire il proprio parere, il Ministero tiene conto della ratio dell’ Istituto oltre che del tenore letterale della norma.
Nel caso in esame, l’agevolazione contributiva si traduce, nel caso in esame, in un incremento della busta paga utile a contrastare il preoccupante fenomeno dell’abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri. Si tratta di un intervento volto a promuovere non tanto la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.
Da questo punto di vista, l’intervento sembra richiamare una misura affine, introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 137 della Legge di bilancio per il 2022 (Legge n. 234/2021) che ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% esclusivamente sulla quota a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Quest’ultima disposizione, analoga per ratio a quella in esame, è stata applicata a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il lavoro intermittente come specificato dall’ INPS con la circ. n. 102 del 19.09.2022.
In considerazione dei precedenti sviluppi di prassi, il Ministero ravvisa che non vi sono elementi ostativi a utilizzare il medesimo criterio interpretativo anche con riferimento allo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182 della Legge di bilancio 2024 la cui lettera, nell’individuare come ambito applicativo generale il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, si limita a escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.
Tenuto conto della mancata esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – il Dicastero ha ritenuto non coerente con la ratio della previsione normativa aderire a un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione, in virtù della quale il beneficio contributivo può essere riconosciuto anche alle lavoratrici occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.