Ministero del Lavoro: differimento delle comunicazioni per il lavoro notturno
Differimento del termine per l’adempimento delle attività, di cui all’art. 2, comma 5, e all’art. 5, comma 1, del Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67, al 17 aprile 2023
I termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l’adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti, (lettere da a) a d) dell’art. 1, D. lgs. n. 67/2011), fissati al 31 marzo 2023, sono differiti, per l’anno in corso, al 17 aprile 2023.
Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena ( art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 67/2011) rimane fissato entro trenta giorni dall’inizio dello stesso ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. lgs. n. 67/2011.