Il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 – “ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi “- (cosiddetto decreto milleproroghe 2025) – è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello stesso 27 dicembre ed è entrato in vigore il successivo 28 dicembre.

Fra i tanti termini prorogati nell’ambito delle diverse materie, uno riguarda la disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine.

Per comprendere la portata della proroga disposta al riguardo, è utile ricordare quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 81 /2015in tema di “ Apposizione del termine e durata massima “ del contratto a tempo determinato, secondo cui

-al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi;

-il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

a)nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dai  contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU);

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis), in sostituzione di altri lavoratori.

Il decreto milleproghe 2025, all’interno dell’art. 14 intitolato a Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo”, contiene un comma  3 che così stabilisce: “All’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato,  le  parole:  «31dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»”.

Da tale comma,  a prescindere dal titolo dell’articolo,  deriva una regola di valenza generale, non limitata alle imprese del settore turistico.

 I datori di lavoro nel settore privato, anche nell’anno 2025, potranno  stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi pur in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, ma subordinatamente alla sussistenza di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti individuali (datore di lavoro e lavoratore).

a cura di WST Law & Tax – Lavorosi