Interpello 3-2023 Ministero del Lavoro: Formazione RSL – il contenuto è definito dal CCNL
Modalità, durata e contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti dal CCNL, nel rispetto della durata minima di 32 ore fissate dal T.U. sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il chiarimento è fornito dal Ministero del Lavoro in risposta ad un’istanza presentata dalla regione Sardegna inerente la frequenza obbligatoria ai corsi di formazione per RLS. In particolare, con l’ interpello n. 3/2023 , è stato chiesto se la frequenza ai corsi deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma, senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima di 32 ore stabilita dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il Ministero, dunque, nel fornire il proprio parere, ha confermato quanto già definito dalla norma ossia che la durata iniziale della formazione sia pari a 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione adottate in azienda. Alla contrattazione viene demandato il compito di disciplinare le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Se presenti nel settore o territorio di appartenenza, le attività formative vanno organizzate con il coinvolgimento degli organismi paritetici.
Scarica l’interpello del Ministero del Lavoro 3-2023
Fonte: Lavoro Sì