Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale. Primi chiarimenti
Con la presente circolare l’Istituto rende noto che dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di
prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a dette prestazioni, nonché per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto – anche ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto – e rendita vitalizia ex articolo 13 legge n. 1338 del 1962.