Inps: le modalità operative dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale
La legge 17 dicembre 2021, all’articolo 11-bis, comma 1, ha introdotto nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale.
In particolare la norma dispone un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e assicura la copertura dei relativi oneri finanziari.
Il messaggio 21 dicembre 2021, n. 4580 illustra la portata della norma, in merito al citato differimento, e fornisce le relative istruzioni operative.
Con il messaggio 23 dicembre 2021, n.4624 si forniscono le modalità operative inerenti al conguaglio delle prestazioni erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risulta spirato il termine decadenziale e sono in esso contenute le diverse casistiche conseguenti al differimento al 31 dicembre 2021 del termine decadenziale .
A livello centrale verranno individuate le autorizzazioni scadute tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021 e, contestualmente, verrà differito in procedura al 31/12/2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di gestione contributiva.
Fonte: INPS