Inps: indennità per quarantene e tutela dei lavoratori fragili
Messaggio n. 679 dell’11 febbraio 2022: Tutele previdenziali di cui al comma 1 (per i lavoratori in quarantena) e al comma 2 (per i lavoratori c.d. fragili) dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 679 dell’11 febbraio 2022, affermando che non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche Covid-19 per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili.
Dal 1 gennaio di quest’anno, infatti, chi si trova in questa situazione non ha più diritto all’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS. Anche per i lavoratori fragili, pubblici e privati, l’assenza dal lavoro a causa di una patologia certificata non è più assimilata al ricovero ospedaliero, e quindi non dà diritto all’indennità economica.
Al fine di consentire comunque l’individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l’anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all’acquisizione dei certificati cartacei.