Inps: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato
Circolare INPS 19 settembre 2022, n. 102: Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Indicazioni operative. Istruzioni contabili.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha previsto all’articolo 1, comma 137, che “in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Come previsto dal citato articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, l’esonero in trattazione è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
L’applicazione dell’esonero in trattazione lascia comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Sotto il profilo soggettivo, pertanto, l’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.
Come anticipato, l’esonero contributivo in esame, che ha una durata complessiva pari a dodici mesi decorrenti dalla data del suddetto rientro, si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice.
Di conseguenza, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Fonte: INPS