Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto di innovazione tecnologica: “HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto. Rilascio della nuova domanda
L’Inps è impegnato in un percorso di rinnovamento e di digitalizzazione, che sta realizzando anche attraverso progetti finanziati dai fondi del PNRR.
Fra questi, il progetto “HUB delle prestazioni non pensionistiche”: una piattaforma unificata per l’acquisizione delle domande on-line di prestazioni non pensionistiche e per la gestione integrata delle istanze da parte degli operatori di Sede.
La piattaforma è progettata per rispondere alle esigenze dell’utenza, semplificando le modalità di presentazione delle domande e rendendone più tempestiva ed efficiente la definizione. Inoltre, l’introduzione di nuovi servizi o la digitalizzazione di prestazioni esistenti è resa più veloce, in quanto la piattaforma, in logica di riuso, sfrutta controlli e meccanismi operativi già realizzati per gli altri servizi, arricchendosi progressivamente.
Proseguendo questo percorso, dal 23 maggio 2022 è presente sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche, l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps, che può essere chiesto all’Istituto entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.
2. Requisiti per accedere all’ l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps
L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi) da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.
Spetta ai:
- lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
- lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).
L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.
Al ricorrere delle condizioni, ne hanno diritto entrambi i coniugi.
3. Presentazione domanda
Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”.
È possibile utilizzare uno dei seguenti canali:
- WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
- servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:
- Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
- Inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
- Consultazione Domande: lista delle domande di Assegno congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.
Per l’inserimento della domanda il richiedente dovrà fornire le informazioni presenti nelle seguenti sezioni:
– Sezione “Anagrafica e Residenza”
L’architettura del servizio prevede il prelievo automatico di alcune delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda, utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici del richiedente.
Il richiedente deve indicare la data del matrimonio.
– Sezione “Dichiarazioni”
In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, anche le dichiarazioni relative a:
- avere acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
- non avere svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
- di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile (da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi);
- di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.
Nella sezione è presente l’Informativa sul trattamento dei dati personali.
– Sezione “Informazioni per l’accredito del pagamento”
È possibile selezionare la modalità di pagamento tra:
- Accredito su IBAN;
- Bonifico domiciliato presso ufficio postale.
Nel caso di accredito su conto corrente è possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA. I dati inseriti possono essere memorizzati nell’apposita sezione disponibile alla voce di menu i “miei dati” per essere utilizzati in futuro per altre eventuali domande di prestazioni.
Al termine della compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a salvare i dati acquisiti, in modo da consentire al cittadino di potere intervenire sulla domanda in momenti successivi e inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale.
– Sezione “Riepilogo dati domanda”
In questa sezione sono presenti tutti i dati acquisiti nella domanda e sarà possibile verificare e correggere le informazioni inserite.
Una volta controllati i dati sarà possibile procedere con la presentazione della domanda.
– Sezione “Le mie richieste”
Selezionando tale funzionalità il richiedente potrà visualizzare la lista delle richieste già inoltrate e/o da inoltrare all’Istituto, avendo la possibilità di stampare il dettaglio delle domande già protocollate e inviate o stampare la ricevuta di invio della domanda.
Le domande già presentate all’Istituto, alla data di avvio della nuova procedura, restano valide e saranno gestite dalle competenti Strutture territoriali utilizzando le modalità già in uso fino alla completa definizione delle stesse.
Scarica il messaggio 2147 del 22 maggio 2022
Fonte: inps.it