Incentivi alle assunzioni: Pubblicato il decreto attuativo del Bonus ZES

Pubblicato nella GURI n. 55 del 7 marzo 2025 il DM 7 gennaio 2025 “Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dall’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES)”

Questo il link al testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che prevede un esonero dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) per due anni per le aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo con uno stanziamento di circa 590 milioni fino al 2027.

Nel dettaglio, si prevede:

  • Beneficiari (Art. 2) – Possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro nel Mezzogiorno.
  • Misura (Art. 2-3) –
    • Esonero contributivo  L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
    • Durata e cumulabilità – L’esonero spetta per un periodo di massimo due anni con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto 35 anni e sono disoccupati da almeno due anni. L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è cumulabile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione introdotta dal DM Assunzioni e prorogata dalla Legge di Bilancio 2025.
    • Disponibilità finanziaria – Il contributo è concesso nel limite di circa 590 milioni tra il 2024 ed il 2027. Nello specifico, sono stanziati 11.2 milioni per il 2024, 170.9 milioni per il 2025, 294.1 milioni per il 2026 e 115.2 milioni per il 2027.
  • Presentazione delle domande (Art. 4) – I soggetti ammissibili possono inoltrare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dall’Istituto con apposite istruzioni. La domanda è verificata dall’INPS sulla base delle informazioni inoltrate e delle disponibilità finanziarie disponibili. A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.

Questo il link al testo del comunicato stampa del Ministero Lavoro.

Fonte: ANIE

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