Il ddl “Lavoro 2024” ora è legge. Quali sono le novità per lavoratori e imprese?
Dopo il via libera ottenuto alla Camera il 9 ottobre scorso, il Senato ha approvato il DDL recante “ Disposizioni in materia di lavoro “ (A.S. 1264).
Il disegno di legge nasce dall’ esigenza di semplificare numerosi adempimenti connessi al rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.
Nel corso dell’esame alla Camera in prima lettura il disegno di legge era stato oggetto di sostanziose modifiche con l’aggiunta di 13 articoli ma nel corso dell’esame al Senato tutti gli emendamenti , per lo più riconducibili all’opposizione, sono stati respinti. Il testo resta così invariato. Fanno seguito le principali novità per lavoratori e imprese :
Dimissioni : Risoluzione per assenza ingiustificata – Sicuramente tra le norme simbolo del provvedimento l’ art. 19 del Decreto stabilisce che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche.
E’ stato invece introdotto un nuovo obbligo per il datore di lavoro tenuto a comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza per le dovute verifiche sulla veridicità della comunicazione. La disposizione non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza. In assenza di tali motivi il rapporto di lavoro si intenderàrisolto per volontà del lavoratore e, di conseguenza, quest’ultimo non potrà fare richiesta di Naspi venendo meno il requisito della disoccupazione involontaria.
Meno vincoli per la somministrazione di lavoro – Altrettanto dibattuta è la norma prevista all’art 10 con semplificazioni in materia di somministrazione di lavoro. Le modifiche intendonoincentivare l’utilizzo di contratti flessibilie rendere più dinamico il mercato del lavoro, allineandosi alle esigenze produttive delle imprese che potranno utilizzare senza limiti e vincoli i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.
A tal fine, vengono esclusi dal tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).
Viene poi eliminata la previsione per la quale , se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi.
Durata del periodo di prova – L’art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata.
La nuova norma prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
Smart working – All’ art. 14 è previsto che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.
Apprendistato: formazione e trasformazione – Con gli art. 15 , 16 e 18 è prevista l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. E’ prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
Attività stagionali ampliate – All’art. 11 viene introdotta una norma di interpretazione autentica, in materia di attività stagionali individuate da decreto (Dpr del 1963) in alternativa alla contrattazione collettiva. In pratica, oltre ai cosiddetti “stagionali”, la norma specifica che rientrano nella categoria quelle attività organizzate per far fronte a “intensificazioni” dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Cassa integrazione e attività lavorativa – All’art. 6 trova riscontro la norma che riconosce la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività perde il diritto al trattamento di integrazione salariale. La norma mira a ridurre la dipendenza esclusiva dalle misure di integrazione salariale e favorisce la ricerca di nuove opportunità lavorative.
Conciliazioni telematiche – Con l’ art. 20 viene introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Tali procedimenti potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi. La nuova norma si pone l’obbiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto.
Sospensione dei termini degli adempimenti per liberi professionisti – All’ art. 7 viene estesa la possibilità per il professionista di sospendere il decorso dei termini relativi a adempimenti fiscali e contributivi. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dal suo inizio, i termini relativi agli adempimenti fiscali e contributivi sono sospesi, rispettivamente a decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto, ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. Le disposizioni si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all’esercizio dell’attività professionale. In entrambi i casi, entro 15 giorni dall’evento deve essere inviato il certificato medico attestante le informazioni utili alla sospensione, nonché copia dei mandati professionali.
Contratto a causa mista – All’art. 17 è prevista l’introduzione di uncontratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo. Ciò consente ai professionisti di lavorare con contratti part-time come dipendenti e contemporaneamente fornire prestazioni come autonomi, garantendo una maggiore flessibilità alle imprese con particolare riguardo a quelle che occupano più di 250 dipendenti.
Fondi di solidarietà – All’art 8 viene previsto che ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023, siano trasferite risorse già accumulate presso il fondo di integrazione salariale (FIS) da parte di imprese facenti parte del settore a cui fa riferimento ciascuno dei predetti fondi bilaterali. Il trasferimento delle risorse sarà definito da decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’ Economia.
Formazione lavoratori somministrati – All’art. 9 sono previste disposizioni volte a favorire una gestione flessibile delle risorse dei fondi bilaterali Formatemp e Ebitemp per la formazione e integrazione al reddito dei lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato.
Rateizzazione debiti contributivi – L’articolo 23 introduce la possibilità per INPS e INAIL di autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili e per i casi previsti dal Decreto del MLPS da emanarsi. La misura, valida dal 1° gennaio 2025, è volta a favorire la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi, con l’obiettivo di agevolare i datori di lavoro in difficoltà economiche.
Semplificazioni ricorsi INAIL – All’ art. 2 sono previste disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali
Sicurezza sul lavoro – Il decreto prevede all’art. 1 una serie di novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare :
1. Viene prevista la redazione annuale, da parte del Ministero del Lavoro, di una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrà contenere l’indicazione di misure per migliorare le condizioni di sicurezza (lett. b);
2. Nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’ idoneità alla mansione specifica anche in fase preassuntiva (lett. d, punto 1.1).
3. L’opportunità se svolgere le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro , a seguito di assenze superiori a sessanta giorni continuativi, viene valutata dal medico competente (lett. d, punto 1.3);
4. Sempre nell’ambito della sorveglianza sanitaria viene introdotta la possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati risultanti dalla cartella clinica del lavoratore (lett.d , punto 2);
5. Per le attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite PEC, al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato (INL), l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione , illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto (lett. e).
a cura di WST Law & Tax.
Fonte: Lavorosi.it