Fringe benefit: iter semplificato per i rimborsi delle utenze domestiche

Iter semplificato per l’erogazione di rimborsi delle utenze domestiche ai dipendenti. La dichiarazione sostitutiva può essere rilasciata senza autenticazione, con semplice sottoscrizione e copia del documento d’identità.

L’ Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento con la recente risposta n. 17/2025

Il quesito è stato posto da una società che ha siglato un accordo aziendale per la conversione del premio di risultato in beni e servizi di welfare, inclusi rimborsi per utenze domestiche a titolo di fringe benefits.

La questione nasce dall’applicazione dell’articolo 1, commi 16 e 17, della Legge n. 213/2023 ( Legge di bilancio 2024 ) , che ha innalzato, a partire dal 2024, la soglia di esenzione, fino a un massimo di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli), per beni, servizi e rimborsi legati alle utenze domestiche, affitti e interessi sul mutuo della prima casa. Le deroghe sono state poi prorogate dalla Legge n. 207/2024 ( Legge di bilancio 2025 ) per il periodo d’imposta dal 2025 al 2027.  

Né la norma in commento né la prassi intervenuta sul punto (circ.n. 5/E del 7.03.2024) sono risultate dirimenti in merito all’eventuale autentificazione della dichiarazione.

La citata circolare ha specificato che, ai fini della defiscalizzazione dei rimborsi per utenze domestiche, il datore di lavoro ha due scelte :

  • acquisire e conservare, nel rispetto della privacy del lavoratore, la relativa documentazione per giustificare le spese sostenute del lavoratore incluse nelle soglie di esenzione di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR ;  
  • acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma per poter fruire dell’esenzione da conservare per eventuali controlli da parte degli organi deputati.

In entrambi i casi, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

La circolare citata specifica che la dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ma non si pronuncia in ordine alla necessità dell’autenticazione della sottoscrizione desumibile dal combinato disposto degli art. 21 comma2 ; 38 e 47 del D.P.R. da ultimo citato.

Da qui la precisazione dell’ Agenzia per la quale, considerato che la dichiarazione vede come destinatario finale l’Amministrazione finanziaria chiamata ad effettuare controlli sulla veridicità del contenuto della dichiarazione, le disposizioni da applicarsi sono quelle previste dall’ art. 38. Pertanto, la dichiarazione in commento può essere acquisita dal datore di lavoro con sottoscrizione in originale e copia allegata del documento d’identità, senza che risulti necessari l’autentificazione della sottoscrizione.

Fonte: Agenzia delle EntrateLavorosi 

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