Fondi di solidarietà. Adeguamento entro il 31 dicembre 2022
Con la Circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali fornisce un riepilogo delle indicazioni relative ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per l’adeguamento alla Legge n. 234 del 2021 di riforma degli ammortizzatori sociali.
In particolare, stante l’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2022 si intende richiamare l’attenzione in ordine alle norme relative all’adeguamento dei fondi di solidarietà con specifico riferimento a quelle relative alla platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi e alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale. In assenza di adeguamento entro la data citata i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al Fondo di integrazione salariale.
Ai fini dell’adeguamento, le parti sociali interessate per ciascun Fondo di settore e/o Fondo territoriale dovranno sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022 l’accordo di adeguamento e trasmetterlo alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Divisione IV, ai fini dell’avvio dell’istruttoria per la modifica con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, degli atti istitutivi di ciascun Fondo, d’intesa con il Presidente della Provincia Autonoma nel caso dei Fondi di solidarietà territoriali di cui all’articolo 40 del Decreto legislativo n. 148 del 2015.
Leggi la Circolare n. 20 del 21 Ottobre 2022.
Fonte: Ministero del Lavoro