Circolare INPS n. 137 del 27 dicembre 2022: !Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti“
La legge 5 novembre 2021, n. 162, nell’introdurre modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, anche Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), ha previsto, all’articolo 4, l’inserimento nel citato codice dell’articolo 46-bis, recante l’istituzione della cosiddetta “certificazione della parità di genere”.
Ai sensi del citato articolo 46-bis, comma 1: “A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”.
Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 46-bis, la disciplina di dettaglio della certificazione della parità di genere è stata demandata all’adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello Sviluppo economico (ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy).
Successivamente è intervenuta la legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, all’articolo 1, comma 147, ha attribuito al solo Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità politica delegata il compito di dettare la disciplina di dettaglio della certificazione, stabilendo i parametri minimi per il conseguimento della stessa.
In attuazione di tali previsioni, in data 29 aprile 2022 è stato emanato il decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, con cui sono stati definiti i parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese e il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità.
Tanto premesso, l’articolo 5, comma 1, della legge n. 162/2021, ha introdotto, per l’anno 2022, nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in favore delle aziende del settore privato che conseguano la predetta certificazione della parità di genere. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il comma 2 del citato articolo 5 della legge n. 162/2021 stabilisce che l’esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità.
L’articolo 1, comma 138, della legge n. 234/2021, ha reso strutturale la misura, incrementando, a decorrere dal 2023, la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dette risorse sono destinate alla copertura finanziaria di interventi di promozione della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, tra i quali rientrano i benefici contributivi in favore delle imprese in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006.
In attuazione delle predette disposizioni, è stato emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per le Pari opportunità e la famiglia e dell’Economia e delle finanze, il decreto del 20 ottobre 2022, recante tra le altre la disciplina di dettaglio dell’esonero in oggetto. Tale decreto è stato pubblicato, in data 28 novembre 2022, nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet www.lavoro.gov.it.
La presente circolare fornisce le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero. Per le successive annualità saranno date ulteriori indicazioni, alla luce degli esiti di questa prima fase applicativa.
Fonte: INPS