Esonero contributivo per aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD
Con la Circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 306-308).
In particolare, ai datori di lavoro del settore privato, eccetto quello agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL).
L’Istituto, dopo aver individuato i datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo, evidenzia l’alternatività:
– tra l’esonero in questione (art. 1, comma 306) e le nuove integrazioni salariali (art. 1, commi 299 e seguenti), come previsti dalla Legge di Bilancio 2021;
– tra l’esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 306) e l’esonero contributivo disciplinato dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 12, comma 14).
Inoltre, ai fini della legittima fruizione del beneficio, la Circolare ricorda anche le specifiche condizioni individuate dalla Legge di Bilancio 2021: il rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo sino al 31 marzo 2021.
Per tutti i dettagli, consulta la Circolare.