DPCM 26 aprile 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
Facciamo seguito alle nostra comunicazione di questa mattina per confermare che è stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 108 di oggi, lunedì 27 aprile) il testo del DPCM 26 aprile annunciato ieri sera in conferenza stampa dal Presidente Conte. Le disposizioni del decreto si applicano da lunedì 4 maggio.
Si evidenzia che il DPCM contiene un nuovo elenco di Attività produttive (codici ateco), che allarga il numero delle attività consentite.
A far data dal 4 maggio, quindi, le aziende con questi codici ateco operano anche senza bisogno di comunicazione al prefetto.
Il DPCM prevede inoltre:
• Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
• Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
• Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività.
Con riguardo invece alle misure relative agli spostamenti delle persone sul territorio nazionale, il DPCM prevede:
• sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti;
• è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche in Regione diversa;
• l’accesso ai parchi pubblici è condizionato al rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento;
• sull’intero territorio nazionale si devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Non sono soggetti all’obbligo bambini con meno di sei anni e disabili
• Vettori e Armatori (tenuti ad adottare il Protocollo per settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020 e le “Linee guida per l’informazione agli utenti) verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei passeggeri, assicurano una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri, e l’utilizzo dei mezzi di protezione individuali. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.