Circolare INPS n. 99 del 7 settembre 2022 – Esonero contributivo assunzioni da aziende in crisi: le istruzioni
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito anche, legge di Bilancio 2022), ha previsto, all’articolo 1, comma 119, come modificato dall’articolo 12, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che: “L’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette”.
La citata disposizione precisa altresì, all’ultimo periodo, che: “In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
L’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) prevede un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato da questi effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data dell’evento incentivato. Tale esonero, pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, con il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ha una durata di 36 mesi, restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, per effetto del rinvio operato dall’articolo 1, comma 119, della legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021, l’esonero in oggetto si sostanzia in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tenuto conto della diversa e specifica finalità sottesa all’agevolazione in esame, consistente nell’incentivare il riassorbimento di lavoratori provenienti da aziende in crisi, l’esonero in oggetto presenta altresì profili propri di disciplina, differenti da quelli valevoli per l’esonero per l’occupazione giovanile, come evidenziato nei successivi paragrafi.
Fonte: INPS