Circolare ABI: Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020

Segnaliamo la circolare dellโ€™ABI che chiarisce come le semplificazioni che lโ€™Inps ha introdotto per ridurre i tempi per l’accredito dei trattamenti di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi di solidarietร  bilaterali) concorrano a velocizzare anche lโ€™anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte delle banche.

In sintesi, dal 6 aprile le procedure Inps per l’accredito dei trattamenti di sostegno al reddito non richiedono piรน l’invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validitร  dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni viene ora effettuata con applicativi dellโ€™Istituto che comunicano direttamente con le banche

In particolare, lโ€™Inps ha semplificato il c.d. modello โ€œSR41โ€ con cui le imprese, richiedenti la prestazione di cassa integrazione, comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione del reddito.
Tutto ciรฒ consente di semplificare anche il procedimento di anticipo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni da parte delle banche

ABI segnala pertanto che:
(i) la comunicazione di cui allโ€™Allegato A3 della Convenzione risulta superata, date le innovazioni introdotte, e pertanto il lavoratore non deve effettuare ulteriori comunicazioni allโ€™Inps. Infatti, il codice iban del conto corrente sul quale domiciliare il trattamento di sostegno del reddito รจ ora comunicato allโ€™Inps dal datore di lavoro con il modello SR41 giร  al momento della richiesta di trattamento ordinario di integrazione del reddito, quindi non รจ necessario effettuare alcuna comunicazione ulteriore allโ€™Inps;
(ii) รจ altresรฌ possibile che la banca richieda al lavoratore la copia del modello SR41 presentata dal datore di lavoro allโ€™Inps;
(iii) con riferimento allโ€™allegato A4, per la dichiarazione di cui al punto 3, รจ possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dallโ€™Inps a seguito dellโ€™inoltro della domanda di integrazione salariale (attestazione di trasmissione della domanda).
(iv) la Convenzione favorisce la gestione delle pratiche in โ€œremotoโ€, cosรฌ da limitare lโ€™accesso in filiale alle esigenze indifferibili.

 

  • Testo di Confindustria
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