Ministero dell’Interno: Chiarimenti sulla procedura di rilascio del tesserino degli investigatori privati

Circolare del 23 novembre 2022: Chiarimenti in ordine alla procedura di rilascio dei tesserini di riconoscimento degli investigatori privati (5571PAS/L11015714f10190(13).

Si fa seguito agli atti di indirizzo del 19 agosto e del 23 settembre uu.ss., meglio indicati in riferimento, con i quali sono state rassegnate indicazioni relativamente all’applicazione del D.M. 18 maggio 2022 concernente le caratteristiche e le modalità di rilascio del tesserino per gli investigatori privati e per gli investigatori dipendenti.

In questo periodo di prima applicazione del menzionato provvedimento, sono pervenuti alcuni quesiti con i quali sono state richieste delucidazioni in ordine alla definizione della platea dei destinatari del cennato documento e alla procedura di esecuzione.

Le tematiche evocate hanno formato oggetto di attento approfondimento, che hanno consentito di individuare la soluzione più idonea da applicare.

Considerato che i quesiti sollevati possono risultare di interesse generale, si ritiene opportuno, con il presente atto di indirizzo, mettere a disposizione dell’intera “rete” delle Autorità provinciali di p.s. gli esiti delle riflessioni svolte.

Individuazione dei soggetti che possono conseguire il tesserino degli investigatori

Un primo tema evocato attiene all’esatta individuazione dei soggetti abilitati a conseguire il tesserino di riconoscimento, tenuto conto del fatto che l’art.134 TULPS, tra le tipologie di attività da autorizzare, contempla, per quanto qui di interesse, oltre a quella di investigazione, anche quella di raccolta di informazioni per conto dei privati.

In primis giova evidenziare come la figura dell’investigatore privato in Italia è sostanzialmente disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n.773) e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635-Quest’ultimo demanda ad un apposito regolamento l’individuazione delle caratteristiche minime e dei requisiti richiesti. Infatti, in ottemperanza alle disposizioni del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento, è stato emanato il Decreto Ministeriale 1° dicembre 2010, n.269.

Ciò premesso, chi intende eseguire in Italia investigazioni e ricerche per conto di privati in qualità di titolare di un istituto ha l’obbligo di chiedere al Prefetto il rilascio del titolo di polizia di cui all’art. 134 T.U.L.P.S.

L’art. 134 T.U.L.P.S recita infatti al comma 1: “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.

Con il citato D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, sono state classificate le tipologie di attività in cui si può estrinsecare l’investigazione privata.

I requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per poter presentare l’istanza di cui sopra sono indicati nell’art. 4 del D.M. n. 269/2010 e più specificatamente sono riportati negli allegati G e H del medesimo decreto, del quale costituiscono parte integrante.

In particolare, 1’art.4 del citato decreto, nel rinviare per il dettaglio agli Allegati G ed H, definisce le caratteristiche ed i requisiti organizzativi e professionali che gli istituti di inve­stigazione privata e di informazioni commerciali devono possedere e classifica anche le tipo­logie di attività in cui si può estrinsecare l’investigazione privata come di seguito:

a) investigatore privato titolare di istituto;

b )informatore commerciale titolare di istituto;

c) investigatore autorizzato dipendente;

d) informatore autorizzato dipendente.

Il medesimo art. 4 stabilisce che “sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare – in possesso del tesserino previsto dal D.M. di cui all’art.  254 comma 3 del Regolamento di esecuzione – ad operare su tutto il territorio nazionale”.

Il suddetto D.M. del 18 maggio 2022, alla lettera d) del comma 2 dell’art. 1 reca la definizione di “titolare di istituto di investigazione privata”, individuandolo in colui che esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni per conto di privati.

Di conseguenza la circolare indicata sub b), nella parte rubricata “I soggetti che possono conseguire il tesserino degli investigatori”, dispone che “la categoria dei “titolari degli istituti di investigazione privata” ricomprende i soggetti cui sia stata rilasciata la licenza ex art. 134 TU.L.P.S. per svolgere, attraverso un istituto, attività di investigazione,  ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali, nel settore commerciale. Non rientrano, invece, in queste categorie i dipendenti degli istituti di investigazione che svolgono attività di natura diversa (ad es. amministrativa o contabile), con la conseguenza che nei loro confronti non potrà essere rilasciato il tesserino degli investigatori”.

Cosicché può agevolmente ritenersi che tra i soggetti legittimati alla richiesta di rilascio del tesserino di cui al D.M. del 18 maggio 2022 rientra a pieno titolo anche la figura dell’investigatore commerciale/informatore, titolare o dipendente, la cui attività risulta soggetta alle autorizzazioni prescritte dall’art. 134 del medesimo T.U.L.P.S..

Diverso è il caso disciplinato dall’art. 258 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 che così statuisce: “Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell’art. 115 della Legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall’art. 134 della Legge stessa”.

Si tratta delle c.d. “Agenzie d’Affari” che svolgono attività di intermediazione in possesso della licenza ex art. 115 T.U.L.P.S..

Le Agenzie di intermediazione ex art. 115 T.U.L.P.S. sono legittimate esclusivamente allo svolgimento di attività di intermediazione, finalizzata a mettere in contatto due parti contraenti, con la categorica esclusione della facoltà di svolgere direttamente l’attività propria degli Istituti di Vigilanza Privata (in assenza delle imprescindibili autorizzazioni prescritte dall’art. 134 del medesimo T.U.L.P.S.).

Nell’ipotesi enucleata dall’art. 258 del Regolamento non potrà, dunque, trovare applicazione la disciplina di cui al DM del 18 maggio 2022 relativa al rilascio del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente, facoltà questa riservata esclusivamente ai titolari di licenza ex art 134 T.U.L.P.S..

Chiarimenti in ordine alla procedura di rilascio del tesserino

  • Per quanto riguarda la fototessera del titolare, inserita tra la documentazione da allegare all’istanza di rilascio del tesserino, come si legge nelle Linee guida predisposte dall’Istituto Poligrafico ed allegate alla circolare indicata di seguito sub b), la medesima dovrà essere “conforme alle raccomandazioni ICAO, applicata in originale con colla o biadesivo evitando dunque di spillarla con puntine metalliche. Qualora il richiedente si presenti con foto in formato digitale, il Poligrafico non garantisce la qualità della stessa stampata sulla tessera”.

Si raccomanda, pertanto, di attenersi scrupolosamente all’indicazione fornita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, anche in ragione del fatto che il tesserino di riconoscimento, in quanto rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e munito di fotografia del relativo titolare, costituisce un documento personale di riconoscimento, al quale, quindi, è intimamente connessa l’esigenza di preservare la pubblica fede.

  • Per quanto concerne la compilazione del modulo di richiesta, disponibile in formato pdf interattivo, nel quale vanno riportate tutte le informazioni che saranno poi stampate sul tesserino, si segnala che, tra i campi presenti, v’è quello relativo al “codice Prefettura”.

Ai fini di un’agevole reperibilità di tale dato e di una più immediata compilazione del modulo, si allega al presente atto di indirizzo un prospetto riepilogativo dei codici identificativi di tutte le Prefetture – Uffici territoriali del Governo (A11.1).

Infine, si raccomanda di compilare in ogni sua parte il predetto modulo indicando il nome e cognome dell’Autorità che rilascia il tesserino ( Prefetto o suo delegato) con la firma “leggibile” e per esteso.