Aziende nell’unità di crisi del MISE: periodi aggiuntivi di CIGD
La legge di bilancio 2021 ha previsto che, per attuare i piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) nel 2021, della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.
I periodi aggiuntivi di CIDG possono essere riconosciuti solo ai datori di lavoro che hanno già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale. Sono escluse le aziende che vi accederebbero per la prima volta e quelle che hanno fruito dei trattamenti di Cassa Integrazione in Deroga con causale “COVID 19” (di cui all’articolo 22 del decreto Cura Italia).
Con la circolare INPS 26 novembre 2021, n. 179 l’Istituto illustra il flusso di gestione per verificare la disponibilità finanziaria, le modalità di trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei provvedimenti di concessione emanati per gli interventi di CIGD e le modalità di pagamento.
La circolare, inoltre, precisa che per questa prestazione è previsto il solo pagamento diretto da parte dell’INPS. Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente questo termine, il pagamento della prestazione e degli oneri connessi sono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Fonte: INPS