eterminazione forfettaria delle retribuzioni in natura ( cd. fringe benefits ) derivanti dalla concessione in uso dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo ai dipendenti per esigenze di lavoro o ad uso esclusivamente per uso privato. Le stesse tabelle sono utilizzate  per determinare i rimborsi chilometrici per i lavori autonomi. 

Ogni anno sono elaborate due tipologie di tabelle suddivise in due sezioni principali, per veicoli in produzione e fuori produzione, e altrettante sottosezioni per tipologie di alimentazione che riportano distintamente :

  1. i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
  2. e i costi chilometrici utilizzati per determinare l’imponibilità dei fringe benefits in capo al dipendente o collaboratore al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo anche ad uso privato  esclusivo.  

Per i nuovi veicoli eventualmente immessi in commercio nel corso dell’anno, e non ricompresi nelle tabelle sopra richiamate, l’ammontare del reddito va determinato prendendo a riferimento il veicolo che per le sue caratteristiche risulti più simile considerata la tipologia di alimentazione e/o emissioni di CO2 per kilometro.

Dal 2020, infatti, la Legge n. 160/2019 ha innovato il criterio da applicare per la quantificazione del valore fiscale e contributivo delle auto aziendali assegnate ai dipendenti. Se per le auto immatricolate e assegnate prima del 30.06.2020 si continua ad assumere come base di calcolo il 30 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km, per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 sono previsti valori percentuali  variabili in funzione del livello di emissione di CO2 :  

  1. per emissioni inferiori a 60 g/km di CO2 il 25 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila km per il costo desumibile dalla tabelle ACI ;
  2. per emissioni comprese tra 60 e 160 g/km il 30 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila km per il costo desumibile dalla tabelle ACI ;
  3. per emissioni comprese tra 160 e 190 g/km il 50 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila km per il costo desumibile dalla tabelle ACI ;
  4. per emissioni superiori a 190 g/km il 60 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila km per il costo desumibile dalla tabelle ACI.
  5. per le auto immatricolate e assegnate prima del 30.06.2020 si continua ad assumere come base di calcolo il 30 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km.

L’ art. 1, comma 48, della Legge 31 dicembre 2024 n. 207 ( Legge di bilancio 2025 ) interviene nuovamente sulla modalità di determinazione del fringe benefit per le auto aziendali assegnate in uso promiscuo, al fine di incentivare  in maniera ancora più decisa la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale per conseguire gli obbiettivi di sostenibilità e transizione ecologica.

In particolare è stato modificato l’art. art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR prevedendo che per gli autoveicoli ; motoveicoli e ciclomotori di nuova immatricolazione  ( indicati all’ art. 54, c. 1, lett. a) ; c) e m) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada ) , concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 :

  • si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente [ ( 15.000 KM x 50 % ) x costo kilometrico tabelle aci ] ;
  • la percentuale è ridotta al 20 % per i veicoli elettrici ibridi plug-in ;
  • la percentuale è ulteriormente ridotta al 10 % per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica

Il valore, determinato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, concorre alla formazione della base imponibile fiscale.

Dal valore determinato si deduce quanto eventualmente sostenuto dall’assegnatario per partecipazione alle spese del veicolo.

Diversamente, se l’auto è assegnata ad uso esclusivamente privato, il veicolo deve essere valorizzato utilizzando il criterio generale del “ valore normale “.

Il valore fiscale così determinato rientra nel contatore dei fringe benefits. Giova ricordare che anche nel  triennio 2025 – 2027, in virtù di quanto previsto all’ art.1, c. 390 delle L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) , trova applicazione l’’incremento della soglia di esenzione per i compensi in natura che il datore di lavoro concorda o attribuisce ai lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione in denaro.

Pertanto se il valore complessivo dei cd. fringe benefits riconosciuti al dipendente e/o collaboratore nel corso del 2025 non eccede 1.000 €, ovvero 2.000 € per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, l’importo risulterà esente da imposte e contributi sia per il dipendente che l’azienda.

La nuova norma trova la sua ragion d’esser nel taglio , per 3,5 miliardi di euro entro il 2030, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i sussidi ambientali dannosi ( SAD ) confermato anche dal nuovo  Piano Strutturale di Bilancio.

A farne le spese con una forte penalizzazione le auto aziendali ancora  più diffuse, ossia quelle alimentate a benzina e diesel con emissioni nocive medio-basse ricomprese tra 60 e 160 g/km. Per quest’ultime la percentuale per determinare la partecipazione al reddito passa dal 30 al 50 % mentre i veicoli appartenenti alla fascia di emissioni CO2 più inquinanti, sopra i 190 grammi di Co2 per km, andranno a risparmiare poichè il valore percentuale di riferimento passa dal 60 al 50 %.

Per evitare rincari nella gestione della flotta aziendale, sarà quindi necessario prediligere veicoli esclusivamente elettrici o quanto meno ibridi plug-in. Per giunta va segnalato che la norma così strutturata non incentiva sempre e comunque il rinnovo delle flotte aziendali, soprattutto quando a circolare sono veicoli assegnati prima del 1° luglio 2020 ai quali trova ancora applicazione la  base di calcolo del 30 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km senza rilevanza delle emissioni.

Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, ha stimato che questa variazione di normativa comporterà un aumento annuo medio del valore imponibile del benefit auto di circa 1.600 euro, spingendo le aziende a non procedere con nuovi ordini ma a confermare le auto già in uso per continuare a fruire della vecchia normativa.

A cura di WST Law & Tax

Tratto da: Lavorosi.it