ASSIV e la Violenza sulle Donne. Quali soluzioni?

di Maria Cristina Urbano

Pochi giorni fa abbiamo letto di un ennesimo raccapricciante femminicidio commesso da un marito rifiutato, dal quale una donna si stava separando per maltrattamenti. Nel caso specifico sembra che una concausa dell’accaduto sia stata il mal funzionamento di un braccialetto elettronico che in precedenza aveva inviato alert errati per ben due volte.

Ma il punto non è questo.

Il punto è che dall’inizio dell’anno sono stati commessi 82 femminicidi, ci sono stati 6 suicidi, e 4 morti sono ancora in fase di accertamento per comprendere seindotte da violenza di genere e odio. E ci sono stati altri 12 tentati femminicidi (dati aggiornati all’8 ottobre dell’Osservatorio nazionale di “Non una di meno”).

A fronte di una siffatta situazione, è compito di tutti i cittadini fermarsi a riflettere per riuscire a comprendere come si è potuti giungere a questo stato di cose, quali possano esserne le cause profonde, quali le possibili soluzioni. In tale contesto, Assiv, che in quanto associazione di categoria della vigilanza privata è incardinata ed è parte significativa nel comparto sicurezza del nostro sistema-Paese, ha il dovere non soltanto di farsi parte attiva al fine di individuare le soluzioni, ma anche di ribadire con forza la necessità di un ampio confronto che coinvolga tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, per affrontare alla radice quella che è divenuta una assurda strage. 

Ma andiamo con ordine.

Violenza sulle Donne: l’educazione, i valori morali, la norma

L’educazione, sia quella familiare che quella scolastica, è alla base del rispetto che i bambini di oggi avranno nei confronti delle ragazze e delle donne di domani. Un processo certamente reso complicato dalla diffusa persistenza di modelli contrari, radicati in una struttura sociale che non esiste più ma che ancora esercita il proprio influsso negativo sui rapporti di genere. È un lavoro lungo, che porterà i suoi frutti nell’arco di una o due generazioni, ma che deve essere sostenuto con convinzione e continuità dalle istituzioni. Forse anche il vecchio adagio per cui “le donne non si toccano neanche con un fiore” affonda le sue radici in un contesto culturale che si vuole superare, ma rappresenta certamente una buona base di partenza.

I valori morali. Strettamente connessi all’educazione, i valori insegnati rappresentano le radici sulle quali crescerà e germoglierà la vita dei nostri figli. Insegnar loro la necessità di cercare un giusto equilibrio tra la famiglia e il lavoro potrebbe essere un modo per spiegare come non si debbano mai dare per scontati i sentimenti e la sensibilità di chi ci è accanto.

La norma. Quando educazione e valori morali non sono sufficienti è necessario evidentemente intervenire ex lege. Non è un caso che all’esame del Parlamento vi sia in queste settimane l’ennesima proposta normativa volta ad implementare la prevenzione e la repressione del fenomeno, in questo caso il Disegno di legge di iniziativa governativa “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”.

Disegno di legge: “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”

Il legislatore ha ripetutamente provato negli anni a contenere, con misure punitive sempre più severe, la drammatica strage di donne che si rinnova anno dopo anno. Ciò nonostante, tuttavia, le cifre di questo fenomeno continuano ad essere estremamente significative e ci dicono che le misure già esistenti non sono adeguate a combatterlo e, purtroppo, neanche a ridurlo in misura significativa.

Il disegno di legge, leggiamo nelle premesse, al quale sono state abbinate una serie di proposte di iniziativa parlamentare, tenterà quindi di superare alcune criticità che evidentemente hanno indebolito l’efficacia del quadro normativo vigente.

Si tratta di un provvedimento imponente, con il quale si apportano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori, alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n.106, concernente l’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero. Un intervento certamente importante, che testimonia la rinnovata presa di coscienza in merito alla gravità sociale del fenomeno.

Al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica il disegno di legge recepisce le istanze più urgenti emerse nell’ambito dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall’articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n.234.

Ancora, sempre nelle premesse del ddl “L’adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale […] la cosiddetta «Convenzione di Istanbul», nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo […], che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.”

Il ddl consta in 15 articoli, che vale la pena provare a riassumere in pillole.

I 15 articoli del Disegno di legge

L’articolo 1 (Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime) è diretto ad estendere l’applicabilità dell’istituto dell’ammonimento del questore ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica, cosiddetti «reati spia», rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate), al fine di intercettare il cosiddetto «ciclo della violenza» e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente, prima che straripi e prorompa nello stadio finale di estinzione, compromissione ovvero grave lesione dei beni giuridici protetti.

L’articolo 2 (Potenziamento delle misure di prevenzione) apporta alcune modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ai soggetti indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e nella violenza domestica.

L’articolo 3 (Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi) interviene al fine di assicurare una trattazione spedita dei processi.

L’articolo 4 (Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare) introduce una previsione volta ad accelerare la trattazione degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica anche nella fase cautelare.

L’articolo 5 modifica alcune attribuzioni del Procuratore della Repubblica, così che possa delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero a uno o più magistrati addetti all’ufficio la cura di specifici settori di affari.

L’articolo 6 (Termini per la valutazione delle esigenze cautelari) mira ad introdurre un termine per la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari da parte del pubblico ministero e un termine per la decisione sull’istanza cautelare da parte del giudice.

Con l’articolo 7 (Rilevazione dei termini) si prevede l’acquisizione, con cadenza trimestrale, da parte del procuratore generale presso la corte d’appello, dei dati delle procure della Repubblica del distretto relativi al rispetto dei termini concernenti i procedimenti introdotto dall’articolo 6 del disegno di legge.

L’articolo 8 (Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari) estende la medesima disciplina penalistica per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

Con l’articolo 9 (Arresto in flagranza differita) si introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo al fine di prevedere che, nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori del codice penale, si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione ottenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, da dispositivi di comunicazione informatica o telematica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore.

L’articolo 10 (Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico) interviene sulla disciplina delle misure cautelari e del braccialetto elettronico. 

L’articolo 11 (Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive) interviene in materia di misure cautelari coercitive.

L’articolo 12 (Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione) estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutti i provvedimenti de libertate inerenti all’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato,

L’articolo 13 (Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena) apporta talune modifiche al codice penale indicando gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere all’istituto della sospensione condizionale della pena.

L’articolo 14 (Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto) introduce la previsione di una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato» in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto

L’articolo 15 prevede la clausola di invarianza finanziaria, avendo il provvedimento natura meramente ordinamentale.

Misure necessarie, tutte, che occorrerà implementare efficacemente, perché sia determinante la percezione sociale che determinati reati sono contrastati senza tentennamenti, perché già gravissimi di per sé, costituiscono l’inaccettabile premessa di un degrado che mina alle fondamenta la tenuta della nostra società. Se non possono esistere cittadini di serie A e di serie B, tanto meno tale distinzione può basarsi sulla differenza di genere.

Dove si inserisce quindi il contributo che ASSIV vuole portare sul tema della Violenza sulle Donne?

Certamente un contributo di idee, ma anche una capacità operativa che, affiancata e coordinata dalle Forze dell’Ordine, può garantire maggiore e diffusa applicazione delle norme di prevenzione.

Ne parleremo in occasione di un momento di confronto a Milano, a Sicurezza 2023, con il coinvolgimento dei più rilevanti stakeholders istituzionali e associativi, magna pars nell’impegno contro la violenza sulle donne.
Appuntamento al 17 novembre a Fiera Milano. 

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