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Ministero del Lavoro: Dimissioni per fatti concludenti – Durata assenza e ricostituzione del rapporto. Nuovi chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, inviata in data 2 aprile 2024, fornisce alcune precisazioni in merito alle indicazioni contenute nella circ. n. 6 del 27.03.2025 , relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti prevista dall’articolo 19, della Legge n. 203/2024 ( cd. Collegato Lavoro ).

La procedura delle dimissioni per fatti concludenti –  Con il Collegato Lavoro il Legislatore ha introdotto la nuova procedura di dimissioni, applicabile in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta per un certo numero di giorni. Il meccanismo di presunzione legale, posto alla base della procedura,  considera l’assenza non motivata e prolungata da parte del dipendente  come manifestazione implicita della volontà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro. Pertanto, se il lavoratore si assenta senza giustificazione per 15 giorni consecutivi, il datore può ricorrere alla procedura con cessazione del rapporto di lavoro, previa trasmissione della relativa comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego.

La richiesta di chiarimenti del CNO – Con la lettera del 2 aprile il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato richiesta di chiarimenti in merito all’interpretazione fornita dal Ministero con specifico riguardo :

•       alla facoltà della contrattazione collettiva di modificare il  termine legale dei 15 giorni, oltre il quale è possibile attivare la procedura ;

•      alle conseguenze derivanti dal mancato ripristino del rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore fornisca la prova dell’ impossibilità di comunicare i motivi dell’ assenza.

La risposta del Ministero – Ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei consulenti del Lavoro, il Ministero ha fornito, con nota del 10 aprile, i necessari chiarimenti.

In particolare, per quanto concerne il decorso legale dei quindici giorni di assenza ingiustificata, è stato precisato che  esso “opera in via residuale, in assenza di previsione contrattuale. Tuttavia, l’espressione utilizzata dal legislatore (art. 19, L. n. 203/2024) per la quale il termine deve ritenersi in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, ha fatto propendere per la considerazione, di prudenza, della non agibilità della previsione di termini inferiori da parte della contrattazione collettiva”. Nonostante l’articolo 19 non preveda “espressamente” l’inderogabilità del termine dei quindici giorni – precisa il Ministero – la norma non consente “interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore”.

Sui dubbi espressi dal CNO sulle conseguenze per mancato ripristino del rapporto di lavoro, il Ministero evidenzia la necessità di distinguere tra le diversi ipotesi prospettate. Di conseguenza, se “superato il termine per l’assenza ingiustificata e comunicata la circostanza all’Ispettorato territorialmente competente, quest’ultimo verifichi l’insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo comma 7-bis dell’art. 26 D.Lgs. n. 151/2015, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro”. Ma se quest’ultimo non ritiene valide le ragioni del lavoratore, il rapporto di lavoro non potrà ricostituirsi in automatico.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dimissivo, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”. In caso di dimissioni per giusta causa – prosegue il Dicastero – la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato al recesso del lavoratore potrà essere oggetto in un successivo contraddittorio tra le parti, anche in sede giudiziale.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Tratto da lavorosi.it

Pacchetto Omnibus: in vigore la direttiva UE 2025/794 che rinvia gli obblighi di rendicontazione ESG

Dopo l’approvazione del Parlamento e del Consiglio, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea la Direttiva UE 2025/794. Il nuovo provvedimento è entrato in vigore dal 17 aprile.

Si tratta della cosiddetta direttiva “Stop the clock”, approvata dal Parlamento lo scorso 3 aprile,  stabilisce il rinvio dei termini entro cui applicare alcuni obblighi di rendicontazione ESG.

La direttiva rientra nell’ambito del Pacchetto Omnibus con cui la Commissione, in linea con gli input ricevuti dal mondo imprenditoriale, punta a semplificare gli adempimenti relativi ad alcune delle principali normative UE per creare un ambiente più favorevole per le imprese europee, in particolare per le PMI.

Con la Direttiva vengono rinviati  :

  • di due anni, e precisamente per gli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2028, l’applicazione degli obblighi di cui alla Direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) per le grandi imprese che non hanno ancora avviato la rendicontazione e le PMI quotate
  • di un anno, e precisamente per gli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027, il termine di recepimento e la prima fase dell’applicazione, per le imprese più grandi, della Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD)

I rinvii consentiranno agli Stati membri di avere più tempo per concordare modifiche sostanziali alla CSRD e alla CSDDD, proposte anch’esse dalla Commissione nell’ambito del pacchetto “omnibus I” sulla sostenibilità.

Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva oggi pubblicata, entro il 31 dicembre 2025.

Fonte: Gazzetta Ufficiale UE 

Tratto da Lavorosi.it

Nota INL n. 616/2025 : Anticipazione indebita del TFR in caso di erogazione dei ratei mensilmente maturati

L’Ispettorato Nazionale  del Lavoro ha recentemente fornito un parere rispetto alla legittimità della prassi, riscontrata in sede ispettiva,  di anticipare mensilmente il TFR come rateo in busta paga, al di fuori del regime sperimentale previsto dalla Legge di stabilità 2015 per i periodi di paga 1 marzo 2015- 30 giugno 2018.  

L’art. 1, comma 26 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha previsto in via sperimentale l’erogazione mensile della quota trattamento di fine rapporto per i periodi di paga 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018 e per il solo settore privato, con l’obbiettivo di aumentare la disponibilità finanziaria dei dipendenti tramite la liquidazione di una somma che generalmente matura di anno in anno ma la cui esigibilità, fatti salvi i casi di richiesta legittima delle anticipazioni, sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Con la nota prot. 616/2025 la Direzione centrale coordinamento giuridico e affari giuridici dell’ Ispettorato  ha espresso il proprio parere in merito  chiarendo se l’anticipazione del TFR, effettuato oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla Legge n. 190/2014 , limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, possa essere consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 c.c. e, per l’effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima. La nota chiarisce anche quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR.

La disciplina del TFR nel Codice Civile – Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

L’ Istituto del trattamento di fine rapporto  è disciplinato dall’art. 2120 c.c. il quale nei primi cinque commi individua i criteri di calcolo e nei commi successivi  da 6 a 11, disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, è consentita l’anticipazione del TFR in costanza di rapporto di lavoro.  Le condizioni a cui è subordinata l’anticipazione sono le seguenti :

  • il lavoratore deve avere maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (art. 2120 c.c., c. 6);
  • l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70 % del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (art. 2120 c.c., c. 6);
  • l’anticipazione deve essere altresì contenuta nei limiti del 10 % dei richiedenti  aventi titolo e, comunque, del 4 % del numero totale dei dipendenti (art. 2120 c.c., c. 7);
  • per ovvie ragioni di sostenibilità finanziaria, l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c., c. 9).
  • La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte ad eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120 c.c., c. 8 lett. a) ; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (art. 2120 c.c., c. 8 lett. b) ;
  • Attraverso specifiche previsioni di natura contrattuale, collettive o individuali, possono essere previste condizioni di miglior favore con criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione ( art. 2120 c.c., comma 10 ). 

Al di fuori delle fattispecie contemplate dal Codice Civile, l’ anticipazione del TFR può essere concessa per far fronte a eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (art. 5 D.Lgs. 151/2001 e art. 7 Legge 53/2000). Si tratta dei congedi non retribuiti o parzialmente retribuiti connessi all’ astensione facoltativa dei genitori o per malattia del bambino e dei congedi per conseguimento dei titoli di studio o partecipazione ad attività formative extra – aziendali o per la c.d. formazione continua.   

Anche in caso di conferimento del TFR alla previdenza complementare è possibile richiederne un’anticipazione subordinata alle medesime condizioni, ma in questo caso l’anticipazione è propriamente un’anticipazione delle prestazioni del Fondo. 

Il TFR e le sue anticipazioni non costituiscono retribuzione imponibileai fini previdenziali e, pertanto, su tali somme non sono dovuti contributi previdenziali. Dal punto di vista fiscale trova applicazione il  regime della tassazione separata, secondo l’aliquota teorica calcolata sul TFR alla data dell’anticipo , poi di riliquidazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Di contro per la parte di anticipazione del Fondo TFR riconducibile alla rivalutazione non è dovuta alcuna imposta. Diversamente le anticipazioni delle prestazioni dei Fondi pensione di previdenza complementare seguono le stesse motivazioni civilistiche ma ricevono un diverso trattamento fiscale a seconda dellemotivazioni di spesa. 

I chiarimenti INL – L’ Ispettorato ricorda che ai sensi dell’art. 2120, comma 10 la contrattazione collettiva, o le parti del contratto mediante patti individuali, possono prevedere, oltre alle condizioni previste dai commi  da 6 a 9, ulteriori condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione.  

In mancanza delle predette condizioni l’erogazione non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata ad obbligo contributivo ( Corte di cassazione, ordinanza n. 4670 del 22.02.2021 ).

Da qui le valutazioni sulle implicazioni dell’ indebita anticipazione. In virtù della collocazione sistemica della disposizione del codice civile, l’ Ispettorato  ritiene che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero trasferimento automatico del rateo mensile in busta paga, che costituirebbe una mera integrazione retributiva rilevante ai fini contributivi.  

Del resto – ricorda l’ Ispettorato – dal 1° gennaio 2007 il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al  il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al Fondo Tesoreria dell’ INPS, istituito con la finalità specifica di erogare il TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, in sostituzione del datore di lavoro.

Tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo ad una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c., con la conseguenza che le quote di TFR versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.

Nelle descritte ipotesi di anticipazione indebita, con l’adozione di un provvedimento di disposizione ex art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote illegittimamente anticipate. 

a cura di WST Law & Tax

Fonte: Lavorosi.it

Inail: Bando Isi 2024

In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e dell’articolo 1, commi 862 -864, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, l’Inail finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o  quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Calendario prossime scadenze

Procedura domandaApertura14 aprile 2025
Chiusura30 maggio 2025, entro le ore 18:00
Prossimo aggiornamento del calendario, consultabile nella sezione “Allegati all’Avviso e calendario”, entro il 16 maggio 2025.


Di seguito le informazioni relative all’Avviso pubblico Isi 2024 suddivise per argomento:

Videotutorial

FASE 0 – Principali novità del Bando Isi 2024

Nel video sono elencate le principali modifiche dei requisiti di partecipazione e le nuove opportunità di investimento in salute e sicurezza sul lavoro per i progetti ammessi in Isi 2024.

FASE 1 –  Compilazione e registrazione della domanda

Destinatari dei finanziamenti

L’iniziativa è rivolta:

  • alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
  • agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, limitatamente all’Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Progetti ammessi al finanziamento

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, suddivise in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

Finanziamento concedibile

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2024 – risorse economiche”, parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:

  • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
    • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
    • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro; non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).

Modalità e tempistiche di presentazione della domandachiudi

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda online, di caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Tramite la sezione “Accedi ai servizi online” le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date della procedura informatica, in tutte le sue fasi, sono pubblicate progressivamente nell’Allegato Calendario scadenze ISI 2024.

Estratto Avviso pubblico (GURI) e allegato criteri

Allegati

Avvisi pubblici regionali/provinciali

Allegati

Allegati all’Avviso e calendario

Allegati

Elenchi cronologici

Gli elenchi cronologici verranno pubblicati a partire dalla data di chiusura della procedura di registrazione delle domande online.

Documentazione e modulistica

Documentazione

Modulistica

Manuali e regole tecniche

Allegati

Assistenza e Faq

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. 

È anche possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde.

FAQ ISI 2024

Servizi online e modalità di accesso

Per usufruire dei servizi telematici dell’Inail è necessario utilizzare Spid, Cns o Cie.

Per accedere alla procedura di compilazione delle domande a valere sull’Avviso pubblico ISI 2024, è necessario registrarsi selezionando il profilo riservato alla tipologia di utenza di proprio interesse, seguendo le istruzioni riportate nelle rispettive pagine di riferimento.

Si ricorda che la procedura di compilazione delle domande ISI è accessibile, oltre che alle imprese destinatarie, anche a soggetti delegati; di seguito, si riporta un’esemplificazione:

Soggetti ISIAnagrafica portale e gestione InailPersona fisica
Destinatari finanziamenti ISIDitte con obbligo di iscrizione a InailRisultano iscritte a InailAccesso al portale Inail tramite “Persona fisica”Rappresentante legale 
 Delegato aziendale
Ditte operanti nell’agricoltura primariaSi auto-registrano con profilo di ditta non Inail o lightIntermediarioIntermediario di cui alla legge 12/1979
Intermediario ISI

 Per le diverse tipologie di utenza è  possibile consultare i documenti inerenti le modalità di registrazione e profilazione al link

Per il profilo di intermediario specifico per ISI, si rimanda alla seguente documentazione utile per richiedere l’abilitazione alle sedi territoriali:

Per i profili di intermediazione già disponibili per la maggior parte dei servizi online è possibile consultare la documentazione nella seguente sezione:

Per ogni altro approfondimento si rimanda ai documenti:

Fonte: INAIL