Approvata la legge di conversione del dl 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Oggi 4 marzo 2020 l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 234 voti favorevoli, nessun contrario e 5 astensioni il ddl n. 1741 di conversione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le principali misure adottate sono*:
Art. 1 – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
Individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Tra le misure che possono essere adottate vengono espressamente citate:
– il divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell’area (lettera a);
– il divieto di accesso al Comune o all’area interessata (lettera b);
– la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera c);
– la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (lettera d)
Art. 2 – Ulteriori misure di gestione dell’emergenza
Prevede interventi per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, per prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1, vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un’area già interessata dal contagio.
Art. 3 – Attuazione delle misure di contenimento
Detta le norme per l’attuazione delle misure di contenimento di cui ai precedenti articoli, che devono essere adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 1 prevede che le misure di cui ai precedenti articoli siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. Il comma 2 stabilisce che, in attesa dell’adozione dei predetti decreti, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui ai precedenti articoli possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 833/1978 con riferimento alle ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica (tale articolo dispone circa le funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria stabilendo il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni); dell’articolo 117 del D. Lgs. n. 112/1998, per gli interventi d’urgenza locali in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica (in merito a tale articolo si ricorda che per gli interventi a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale; negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali; in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i predetti soggetti qualificati dalla norma come competenti, ovvero Stato o regioni); dell’articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL) in relazione ad urgenti necessità per superare situazioni, tra l’altro, di pregiudizio della vivibilità urbana (tale articolo stabilisce che le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni, tra l’altro, di pregiudizio della vivibilità urbana, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali). Si stabilisce inoltre che tali misure urgenti perdano efficacia se non sono comunicate entro 24 ore al Ministero della salute. Il comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della L. 833/1978. Il comma 4 qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto-legge, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità). Tale disposizione punisce con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene. Ai sensi del comma 5, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle forze armate impiegato, previo provvedimento dl prefetto competente, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il comma 6 dimezza, per i provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo, i termini per l’esercizio del controllo preventivo della Corte dei conti.
Art. 4 – Disposizioni finanziarie
Detta le disposizioni finanziarie stabilendo che per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile, che allo scopo è corrispondentemente incrementato.
Art. 5 – Entrata in vigore
Fissa la data di entrata in vigore del provvedimento al giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sarà cura dell’ASSIV pubblicare il testo coordinato del decreto legge.
* Fonte Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione, Camera dei Deputati e Nota breve n. 177, Senato della Repubblica Italiana