Appalti : le principali novità dopo la conversione del DL PNRR IV°
La Legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta ufficiale n.19 del 30 aprile, ha convertito in legge il DL 2 marzo 2023 n. 19 ( il cd. DL PNRR IV° ).
DL PNRR IV°, tutte le novità della Legge di conversione
Nel procedere alla conversione, la predetta legge n.56/2024 ha, da una parte, confermato e, dall’altra, modificato il testo inziale dell’art. 29 che nell’ambito del decreto legge reca “Le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare” iniziale del decreto legge.
Per quanto concerne gli aspetti giuslavoristici della nuova disciplina degli appalti di opere e servizi possono riassumersi nei seguenti termini:
– trattamento dei lavoratori dipendenti dall’appaltatore e dal subappaltatore: al personale impiegato nell’appalto e nel subappalto di opere o servizi è dovuto un un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto (disposizioni, queste, che dopo la legge di conversione in tale formulazione risultano collocate nel comma 1-bis dell’art. 29 del d.lgs. n.276/203 che, innovato in questo e in altri passaggi, comunque rimane la fonte principale della regolazione degli appalti nei settori privati);
– Responsabilità solidale : l’obbligazione solidale del committente per i trattamenti retributivi e per i contributi previdenziali non pagati dall’appaltatore o dal subappaltatore è estesa anche ai casi in cui ricorre una somministrazione di lavoro illecita o di appalto non genuino per mancanza dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 (disposizione che ora compare fin dall’entrata in vigore del decreto legge come ultimo periodo del comma 2 dell’appena citato art. 29);
– Verifica della congruità della manodopera nell’edilizia : negli appalti di realizzazione di lavori edili, in capo al committente grava l’obbligo di verificare, prima di procedere al saldo finale, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro (DM n.143 del 25 giugno 2021) (lo stabilisce l’art. 29, comma 10, del decreto legge);
– Saldo finale e verifica della congruità : negli appalti di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica delle regolarità o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta a carico del committente la sanzione amministrativa da euro 1000 ad euro 5000 (lo stabilisce l’art. 29, comma da 12, del decreto legge).
Fonte: lavorosi