Regione Veneto – Ordinanza n. 169 del 17 dicembre 2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
A) Misure relative allo spostamento individuale
1. Spostamenti tra comuni del Veneto
Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non รจ ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’, o per svolgere attivita’ non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 รจ sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.
Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni รจ regolato dalla disciplina statale.
2. Servizi alla persona
E’ sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).
3. Spostamenti verso ristoranti
I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora puรฒ avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo;
4. Spostamento relativo a minori
Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sรฉ. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.
5. Spostamento per matrimoni e funerali
E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.
6. Spostamenti per accesso a trasporto collettivo (aerei, treni, navigazione, pulman, ecc.).
E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.
7. Spostamento verso la seconda casa
E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.
8. Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico
Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni รจ quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.
9. Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi
Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinchรจ l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.
10. Autocertificazione
Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 รจ obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020- 10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf e da esibire
all’organo di controllo. La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.
B) Misure relative al comportamento personale
1. Al di fuori dell’abitazione, รจ obbligatorio l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di etร inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attivitร sportiva e dei soggetti con patologie o disabilitร incompatibili con l’uso della mascherina, nonchรฉ per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilitร . Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrร in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresรฌ obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
2. L’attivitร sportiva o motoria e le passeggiate all’aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purchรฉ comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attivitร sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivitร e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della cittร , delle localitร turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree. ร fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessitร o motivi di lavoro.
C) Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio
1. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari รจ consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessitร di accompagnare persone con difficoltร o minori di etร inferiore a 14 anni.
2. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa:
a) per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri รจ consentito l’accesso a n. 1 cliente per volta;
b) per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri รจ consentito l’accesso di n. 1 cliente ogni 20
metri quadri.
3. E’ fatto divieto di esercizio dell’attivitร di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
a. nel caso di mercati all’aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche
mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti. In ogni caso si raccomanda che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti;
b. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento
nonchรฉ il controllo dell’accesso all’area di vendita;
c. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
4. Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
D) Misure per gli esercizi di ristorazione e simili
1. L’attivitร di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.
2. Dalle ore 15 alla chiusura l’attivitร si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro.
3. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.
4. Non possono essere collocati piรน di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro.
5. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
6. La consumazione di alimenti e bevande per asporto รจ vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.
7. La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio รจ sempre consentita e fortemente raccomandata.








