Coronavirus – fase 3: nuove disposizioni per il contenimento dell’emergenza in tutta Italia. Lavoro agile
Con il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 sono previste nuove misure per il contenimento dell’emergenza con decorrenza dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020.
Con il D.P.C.M. 3 novembre 2020 sono previste nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone, per l’intero arco della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati.
Sono previste specifiche restrizioni per le attività dei servizi di ristorazione e per le attività commerciali.
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato. Per le attività professionali si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile.
Sono previste misure specifiche di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata/massima gravità e da un alto livello di rischio, individuate con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici.
Nelle regioni con trasmissibilità non controllata e con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, cd. “zone rosse”, è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dal territorio nonchè all’interno del territorio medesimo, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione e le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle per la vendita dei generi alimentari e di prima necessità.
Nelle regioni con trasmissibilità sostenuta e diffusa e con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo, cd. “zone arancioni”, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio e sono sospese le attività dei servizi di ristorazione.
Sono consentiti in presenza alcuni corsi tra cui quelli di formazione specifica in medicina generale, i corsi di formazione e abilitanti comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi IeFP e i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a condizione che vengano rispettate le misure organizzative di prevenzione e protezione di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail.
È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni del D.P.C.M. 3 novembre 2020 si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Fonte INAIL