Nuovo Accordo Stato – Regioni 2025: cosa cambia per le imprese, i datori di lavoro e i lavoratori in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro

di Andrea Ambrosino (formatore e consulente, titolare di Accademia della Sicurezza)

La Conferenza Stato-Regioni ha finalmente “sancito” il nuovo Accordo ‘finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza’.

L’Accordo vede la luce dopo anni di gestazione. Era infatti atteso da dicembre 2021, quando il governo Draghi varò il Decreto legge 215/21che per primo, mise nero su bianco i nuovi obblighi del Preposto ed invitava la Conferenza Stato Regioni ad adottare “Entro il 30 giugno 2022 […]un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa“.

Il lavoro della Conferenza Stato Regioni si è concluso il giorno 17 aprile 2025 quando sulla home del sito internet è apparsa la parola “sancito” accanto al titolo: “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”.

Ma di cosa parla questo Accordo e perché è importante?

Innanzitutto, non solo vengono accorpati tutti i precedenti Accordi in vigore che regolavano la formazione (2011 – 2012 – 2016), ma vengono da una parte ridefinite durata, contenuti e periodicità della formazione, e dall’altra parte vengono introdotti nuovi obblighi formativi e rinormate le modalità di erogazione della formazione.

Nel presente articolo, è nostro interesse focalizzarci soprattutto sulle novità che riguardano le imprese, i datori di lavoro e i lavoratori.

La formazione obbligatoria per il datore di lavoro

I datori di lavoro dovranno seguire un corso di 16 ore che comprende aspetti normativi e elementi di gestione della sicurezza. Ogni datore di lavoro ha due anni di tempo per svolgere questo corso. Inoltre il datore di lavoro è sottoposto a svolgere un corso aggiornamento di almeno 6 ore entro i cinque anni dallo svolgimento della prima formazione.

Il corso può essere erogato in e-learning.

L’introduzione di questo corso, porta anche dei cambiamenti formativi per i datori di lavoro che svolgono in via diretta la funzione di RSPP: dovranno infatti seguire nuovi corsi come indicato dal testo dell’Accordo.

La nuova formazione per i preposti

Quella relativa ai preposti era la novità più attesa (e anche quella annunciata). La prima novità riguarda la durata del corso di formazione. La formazione per preposti passa dalle attuali 8 ore a 12 ore.

Inoltre, l’aggiornamento formativo obbligatorio deve essere svolto ogni due anni (non più entro il quinquennio come nel precedente assetto normativo).

Un’altra novità riguarda la modalità di erogazione della formazione: la formazione dei preposti, sia iniziale che di aggiornamento, dovrà essere svolta esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo la modalità e-learning. La periodicità di formazione per i preposti è confermata come biennale. Inoltre, il corso iniziale passa da 8 ore a 12 ore.

La nuova formazione per i dirigenti e il modulo cantieri

Per i dirigenti, il corso si riduce dalle 16 ore a 12 ore. Il corso puà essere sempre svolto anche in e-learning.

Un’altra delle principali novità riguarda l’introduzione del modulo “Cantieri”, ovvero di un modulo formativo di 6 ore aggiuntivo, che deve essere seguito sia dai Dirigenti che da Datori di Lavoro, per le imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art 97 comma 3-ter: “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.

La nuova formazione dei lavoratori

L’impianto formativo della formazione dei lavoratori resta abbastanza invariato, confermando quanto previsto nell’Accordo Stato regioni 2016 sia per le tre fasce di rischio (basso, medio e alto) che per la possibilità di svolgere la formazione generale e la formazione rischio basso in e-learning.

L’Accordo elimina il termine di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori: attenzione però, se da un lato viene eliminato questo termine perentorio, resta l’obbligo di formare i lavoratori dopo l’assunzione e precedentemente all’avvio delle attività formative!

Un nuovo sistema della formazione della sicurezza

L’Accordo si concentra molto inoltre sugli aspetti metodologici, progettuali e organizzativi della formazione in materia di salute e sicurezza.

In breve:

  • Vengono ridefiniti i soggetti erogatori delle attività di formazione.
  • Si riducono i partecipanti massimi ai corsi (da 35 a 30 per la parte teorica, con rapporto istruttore / corsisti per la parte pratica di 1:6).
  • Viene anche normata la verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi oggetto dell’Accordo, specificandone tipologia (colloquio, test o prova pratica), il numero di domande e le modalità di redazione e archiviazione del verbale.
  • Vengono introdotti corsi di aggiornamento periodici per tutte le figure, con durate minime specifiche per alcuni ruoli come gli addetti a carriponte o macchine agricole, da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
  • Per quanto riguarda le metodologie didattiche, vengono ufficialmente riconosciute la videoconferenza e la modalità mista (aula/videoconferenza) che vanno ad affiancare l’e-learning e l’aula.

Alcune novità molto importanti riguardano proprio la videoconferenza, che finalmente viene normata e introdotta ufficialmente nella formazione della sicurezza. La Conferenza Stato Regioni ha stabilito che la piattaforma della videoconferenza deve tracciare l’accesso degli allievi (come avviene con google classroom o zoom) e che i discenti abbiano un accesso dedicato. Inoltre, l’accordo prevede espressamente che “I dispositivi della postazione d’utente potranno essere pc o tablet. Non è consentito l’utilizzo degli smartphone per le condizioni ergonomiche non idonee e perché generalmente non garantisce una sufficiente continuità della stabilità e velocità di collegamento alla rete” (quindi no collegamenti dal telefono e non collegamenti di più utenti dalla stessa postazione).

Ma quando entrerà in vigore l’Accordo?

L’Accordo entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma stabilisce che vi è la possibilità di svolgere, per i successivi 12 mesi, la formazione secondo i precedenti Accordi Stato Regioni (ad esempio sarà ancora possibile svolgere il corso Preposti di 8 ore).

Inoltre l’Accordo prevede uno specifico meccanismo per il riconoscimento della formazione pregressa che è totale per Dirigenti e Preposti:

  • Dirigenti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
  • Preposti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Per le altre figure occorrerà invece verificare con le disposizioni dell’Accordo (Parte VII – Altre Disposizioni).

Queste in breve le principali novità per le imprese, i datori di lavoro e i lavoratori, derivanti dal nuovo Accordo Stato Regioni 2025.

Siamo certi che nelle prossime settimane ci saranno molte occasioni per esaminare e analizzare le novità introdotte.

Per approfondire gli elementi di novità e cambiamento e anche per rispondere a eventuali domande e perplessità, ASSIV – Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari ha organizzato un seminario webinar per il giorno mercoledì 14 maggio alle 14.30.

La partecipazione al seminario sarà gratuita.

Per informazioni e iscrizioni potete inviare una mail a [email protected]

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