INPS: Dimissioni per fatti concludenti – escluso l’accesso alla NASpI e il versamento del ticket licenziamento

Dal 12 Gennaio 2025, data di entrata in vigore del Collegato Lavoro (art. 19 della Legge 203/2024), l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, può dar adito alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In tale fattispecie (cd. dimissioni per fatti concludenti) non trovano applicazione le formalità previste dall’ art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in caso di dimissioni volontarie. Tuttavia vi sono altre formalità che il datore è chiamato a espletare in primis la comunicazione alla sede territoriale INL, che a sua volta può’ verificare la veridicità della comunicazione medesima.

L’effetto risolutivo della procedura può tuttavia essere inibito laddove il lavoratore dimostri l’impossibilità , per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Nel caso in cui il lavoratore dia prova dell’impossibilità, o nell’ipotesi in cui l’ Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione , è lo stesso Ispettorato a comunicare, sia al datore di lavoro che al lavoratore, da un lato l’inefficacia della risoluzione e dall’altro il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

La procedura, non priva di incertezze che potranno trovare soluzione in successivi sviluppi della prassi applicativa, è stata  illustrata dall’ Ispettorato con la nota n. 579/2025. All’esito della comunicazione, e dei successivi controlli, la procedura ha dei riflessi anche per quanto riguarda l’ insorgenza degli obblighi contributi connessi alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Come sottolineato dall’ INPS con il Messaggio 19 febbraio 2025, n. 639, le dimissioni per fatti concludenti introdotte dal Collegato Lavoro altro non sono che una particolare fattispecie di dimissioni volontarie. Pertanto, il lavoratore assente non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI in quanto la cessazione si presume volontaria.

La carenza del requisito fondamentale per l’accesso all’ indennità di disoccupazione (involontaria) fa si che il datore di lavoro non sia tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (cd. ticket licenziamento) posto a finanziamento dell’ indennità, poiché la cessazione non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.

In caso di dimissioni per fatti concludenti, il datore di lavoro deve esporle all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”. 

Scarica il messaggio INPS 639/2025

Fonte: INPSLavorosi.it

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