INL: Collegato Lavoro, art. 19 norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

Facendo seguito alla nota n. 9740/2024, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le proprie istruzioni in merito alla novità introdotte dall’ art. 19 della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (cd. Collegato Lavoro) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenze ingiustificate.  

La nuova norma integra la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con l’aggiunta del comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introducendo nell’ordinamento la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti. 

La citata disposizione consente , in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro  su iniziativa del datore di lavoro, dandone comunicazione alla sede territoriale INL, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.  

La comunicazione ha l’effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro, valorizzando l’assenza ingiustificata come comportamento concludente indice della volontà del lavoratore di dimettersi.

La disciplina, che trova la sua ragion d’essere nella necessità di sollevare l’azienda dagli oneri derivanti da un licenziamento disciplinare, non trova applicazione  se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

La nota n. 579/2025 dell’ Ispettorato  fornisce istruzioni operative e procedurali ai datori di lavoro che intendono avvalersi di tale facoltà.  

Comunicazione alle sedi territoriali INL  – Il datore di lavoro è tenuto ad inviare preferibilmente a mezzo PEC una comunicazione all’ indirizzo istituzionale della sede territorialmente competente. La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni di cui si è a conoscenza , si tratta non solo di dati anagrafici ma anche di recapiti telefonici e di posta elettronica. Per semplificare l’adempimento l’ Ispettorato a messo a disposizione un modello di comunicazione.

Una volta ricevuta la comunicazione, l’ Ispettorato potrà procedere con la verifica della veridicità. Sulle modalità di verifica la nota n.579/2025 precisa che l’ Ispettorato, oltre a contattare il diretto interessato, potrà anche procedere all’intervista di altro personale impiegato o altri soggetti che possano fornire elementi utili ai fini dell’accertamento. In questo l’ Ispettorato garantisce la massima tempestività prevedendo un termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale espletare le dovute verifiche.  

Risoluzione del rapporto di lavoro – Una volta decorso il termine contrattuale o legale dell’assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all’ Ispettorato, il datore di lavoro può procedere con la comunicazione UNILAV della cessazione del rapporto di lavoro.

L’ Ispettorato evidenzia che il lavoratore, per evitare l’effetto risolutivo della procedura, ha l’onere di provare non tanto i motivi posti a base dell’assenza, quanto invece i motivi che hanno reso impossibile la loro comunicazione al datore di lavoro.

Laddove all’esito dell’accertamento è riscontrata la non veridicità della comunicazione datoriale, o il lavoratore dia prova dell’impossibilità di comunicare i motivi per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, l’ Ispettorato procede a comunicare la ricostituzione del rapporto ad entrambe le parti. Altrimenti, qualora il lavoratore pur contattato dall’ INL non fornisce giustificazioni, il rapporto si intende comunque risolto.  

Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate gravi inadempienze del datore di lavoro, tali da costituire gli estremi di giusta causa ( ad es. : mancato pagamento delle retribuzioni ), tra le prerogative dell’ Ispettorato ricade la facoltà di riqualificare le dimissioni da tacite in dimissioni per giusta causa.

Fonte: INL – LavoroSi

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