In attuazione del Decreto n. 132 del 18 settembre 2024 – attuativo dell’istituto della cd patente a crediti – l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato in data 23 settembre 2024 la circ. n. 4/2024 che definisce i diversi profili giuridici e applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
Ai precedenti provvedimenti ha fatto seguito la pubblicazione di Frequently Asked Questions al fine di rispondere ad una serie di dubbi rispetto la fase transitoria di gestione della patente a crediti e ai requisiti da autocertificare.
Autocertificazione – La presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale. L’ autocertificazione è richiesta entro il 31 ottobre a coloro che già operano nei cantieri temporanei e mobili.
Pluralità di unità produttive – Qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
Esenzione – Sono esclusi dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Accordo stato regioni – La dichiarazione utile al rilascio della patente, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori. Si fa riferimento in particolare ai nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro a carico del datore di lavoro, che trovano il loro fondamento in un previsione legislativa al momento in attuata per il mancato accordo in sede di Conferenza Stato Regioni.
Fanno poi seguito altre 12 domande con le quali vengono forniti chiarimenti in merito all’ invio della richiesta , ai soggetti tenuti a richiedere la patente e ai casi di esclusione per i titolari di attestazione di qualificazione SOA.
Rilascio ricevute – La procedura di inoltro dell’autocertificazione non prevede il rilascio di una ricevuta.
Accesso al portale e deleghe – Al portale predisposto sul sito istituzionale dell’ Ispettorato è possibile accedere con identità digitale. In caso di soggetto delegato l’accesso è permesso anche con proprio SPID o CIE non necessariamente con le credenziali del soggetto interessato al rilascio della patente a crediti. L’ Ispettorato precisa che al moment non è disponibile un modulo per il rilascio delle deleghe.
Soggetti obbligati – L’ Ispettorato ricorda che l’obbligo di possedere la patente vale per tutte le imprese che si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco contenuto nell’allegato X del TU sulla Sicurezza ( D:Lgs. n. 81/2008 ).
Sono inclusi anche giardinieri che effettuano specifici lavori di posa in opera di aiuola o muri perimetrali in cemento ; archeologi che effettuano rilievi in cantiere ( l’ iscrizione all’albo vale come iscrizione alla CCIAA ).
Le operazioni di scarico e carico dei materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella mera fornitura e pertanto le aziende che svolgono tali operazioni non sono tenute al possesso della patente.
Consorzi – Solo i consorzi stabili, dotati di autonoma personalità giuridica sono tenute a richiedere la patente o l’attestazione SOA. Viceversa i consorzi ordinari privi di personalità non sono tenute al possesso della patente, ma si avvalgono della patente a crediti o attestazione SOA in possesso delle imprese consorziate
Verifiche su subappaltatori – Le verifiche sul possesso della patente a crediti devono essere effettuate anche sulle imprese esecutrici in subappalto. La violazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 €.
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